Interessi e rivalutazione non riconoscibili per la prima volta in ottemperanza (Cons. Stato n. 8317 del 17.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice non può riconoscere per la prima volta interessi e rivalutazione non statuiti dal giudicato, trattandosi di domanda accessoria di cognizione che va articolata nel giudizio di cognizione; possono essere chiesti solo gli accessori maturati dopo la sentenza da eseguire. L’assenza di statuizione sugli accessori non implica che essi non siano dovuti, ma solo che il giudice non si è pronunciato: spetta all’amministrazione verificarne la spettanza, la decorrenza e la misura in sede conformativa. La rifusione del contributo unificato versato dalla parte vincitrice rientra tra gli effetti conformativi automatici della sentenza e attiene alla regolazione dei rapporti tra le parti del giudizio, con obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice anche in caso di compensazione delle spese.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Consiglio di Stato, in riforma della pronuncia del TAR, ha riconosciuto loro il diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. 387/1987, introdotto dalla legge di conversione n. 472/1987.

Essi lamentano che l’Inps non abbia riliquidato l’indennità per due ricorrenti, non abbia corrisposto gli interessi agli altri e non abbia rimborsato le somme versate a titolo di contributo unificato per i giudizi di primo e secondo grado. L’Istituto si costituisce chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie solo in parte il ricorso. La richiesta di condanna al pagamento degli interessi non può essere accolta. Se il giudicato non contiene alcuna condanna alla corresponsione degli accessori sul credito, l’amministrazione, in sede di esecuzione, non è tenuta a corrisponderli. Non è possibile desumere per implicito dal giudicato il riconoscimento di interessi e rivalutazione, perché il giudice non può attribuire accessori non richiesti e la loro attribuzione implica la soluzione di questioni di computo e cumulo che necessitano di statuizione espressa (Cons. Stato, sez. V, n. 5440 del 2014).

Interessi e rivalutazione non possono essere chiesti per la prima volta in sede di ottemperanza: si tratta di domanda accessoria di cognizione, che va articolata nel giudizio di cognizione, potendo in ottemperanza richiedersi solo gli accessori maturati dopo la sentenza. Nella specie la sentenza da eseguire non contiene alcuna statuizione sugli interessi, limitandosi ad accertare il diritto alla rideterminazione dell’indennità e i presupposti dell’istituto di cui all’art. 6-bis d.l. 387/1987.

Il Collegio precisa, anche ai fini dell’effetto conformativo, che l’assenza di statuizione non comporta che gli interessi non siano dovuti, ma solo che il giudice non si è pronunciato: sarà compito dell’Inps verificare se, sulla base della normativa applicabile, essi debbano essere corrisposti, con quale decorrenza e misura. La domanda di esecuzione per i due ricorrenti già riliquidati è invece dichiarata cessata la materia del contendere, essendo sufficiente la riliquidazione rispetto a un dispositivo che non comprendeva la condanna al pagamento.

È meritevole di accoglimento la domanda di rimborso del contributo unificato. La rifusione alla parte vincitrice rientra tra gli effetti conformativi automatici della sentenza e attiene alla regolazione dei rapporti tra le parti del giudizio (Cons. Stato, sez. II, n. 8927 del 2023). In caso di compensazione delle spese, in essa non può ritenersi compresa la restituzione del contributo, obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice (Cons. Stato, sez. V, n. 4821 del 2023). L’Inps è pertanto condannata al pagamento entro trenta giorni, con nomina sin d’ora del commissario ad acta in caso di inerzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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