Piena conoscenza del permesso di costruire e decorrenza del termine di impugnazione (Cons. Stato n. 8316 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della decorrenza del termine decadenziale di impugnazione del permesso di costruire, la piena conoscenza richiesta dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. non coincide con la conoscenza integrale del provvedimento e dei suoi elaborati. È sufficiente la percezione dell’esistenza dell’atto amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell’interessato. L’esigenza di certezza connessa al termine decadenziale prevale sull’onere, a carico del ricorrente, di attivarsi per acquisire gli atti tramite accesso. Il diritto di difesa resta garantito dalla congruità del termine e dalla possibilità di proporre motivi aggiunti. L’accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato tra le stesse parti, che attesti la conoscenza del titolo, radica a quella data il dies a quo.
Il Fatto
L’appellante ha impugnato davanti al TAR Campania il permesso di costruire rilasciato in sanatoria in favore di un istituto religioso controinteressato. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che la ricorrente, tramite il proprio difensore, era già venuta a conoscenza del titolo in data 3.9.2018, per effetto del deposito in un distinto giudizio sia del provvedimento sia della nota di comunicazione indirizzata alla stessa ricorrente. Il controinteressato ha parimenti eccepito l’irricevibilità, richiamando la comunicazione del 30 agosto 2018 e una sentenza del TAR Napoli passata in giudicato.
La ricorrente ha replicato che la sola notizia del rilascio non le consentiva di valutare la legittimità dell’atto, in mancanza degli elaborati progettuali e della relazione tecnica. Ha precisato di aver presentato istanza di accesso il 4.9.2018 e di aver ottenuto gli atti solo il 5.10.2018, con conseguente tempestività del gravame. Il TAR Napoli, con la sentenza impugnata, ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso. Da qui l’appello, con cui si contesta la valutazione di tardività e si ripropongono nel merito le censure di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla nozione di piena conoscenza elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, richiamando il precedente di Cons. Stato, Sez. V, n. 5771 del 2024. Secondo tale indirizzo, il dies a quo non richiede la conoscenza integrale dell’atto e delle sue motivazioni. Basta la percezione dell’esistenza del provvedimento e degli elementi che ne rendono manifesta l’incidenza concreta sulla sfera giuridica dell’interessato.
La Corte chiarisce la ratio dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.: assicurare la certezza giuridica connessa al termine decadenziale. Tale esigenza non comprime il diritto di difesa, perché questo è presidiato dalla congruità del termine per impugnare, decorrente dalla conoscenza degli elementi essenziali, e dalla facoltà di proporre motivi aggiunti una volta acquisiti gli atti.
Su questa base il Collegio valorizza l’accertamento contenuto nella sentenza del TAR Napoli n. 5966/18, resa tra le medesime parti e passata in giudicato. In quella sede è stato documentato che il Servizio Urbanistica aveva rilasciato il permesso in sanatoria e che l’Amministrazione aveva notiziato la ricorrente con nota del 30.08.2018, in riscontro a una sua precedente diffida. L’appellante aveva dunque già a tale data la piena conoscenza del titolo impugnato.
Da qui la conseguenza: il ricorso introduttivo, notificato il 23.11.2018, è tardivo. Il dies a quo va radicato alla data accertata nel giudicato, senza che rilevi il successivo completamento dell’accesso agli elaborati. La sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l’irricevibilità, merita conferma e l’appello è infondato.
Il Collegio compensa le spese di lite in ragione della natura delle questioni esaminate. Il rigetto dell’appello consolida l’orientamento che distingue conoscenza dell’atto e conoscenza dei suoi contenuti tecnici, addossando al ricorrente l’onere di attivare gli strumenti di accesso entro il termine decadenziale.
Nota della Redazione
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