Natura confermativa dell’ordine di demolizione reiterato e nullità per difetto di attribuzione (Cons. Stato n. 2178 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui l’amministrazione si limiti a rinnovare l’intimazione di demolizione già contenuta in un precedente provvedimento consolidatosi per perenzione del giudizio annullatorio ha natura meramente confermativa e non è idonea a ledere la sfera giuridica del destinatario, con la conseguenza che il ricorso avverso di essa è inammissibile per carenza di interesse. La sussistenza di un difetto assoluto di attribuzione, quale causa di nullità del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990, presuppone che l’amministrazione eserciti un potere non previsto da alcuna norma. L’adozione dell’atto da parte di un ente diverso da quello competente, ma nell’ambito di un settore amministrativo omogeneo, integra al più un’ipotesi di incompetenza relativa, rilevante quale causa di annullabilità e non di nullità. La deduzione di tale vizio resta in ogni caso preclusa dal consolidamento del provvedimento originario.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania l’ordinanza con cui il Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha rinnovato l’intimazione di demolizione già contenuta in un precedente provvedimento del 2010, assegnando un termine di novanta giorni per ottemperare. Il giudizio annullatorio instaurato avverso quel provvedimento originario si era concluso con una declaratoria di perenzione, con conseguente consolidamento delle relative statuizioni.
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ravvisando nell’ordinanza impugnata carattere meramente confermativo. Il ricorrente ha proposto appello, deducendo l’omesso esame della censura di nullità per difetto assoluto di attribuzione: l’Ente Parco, pur titolare del potere di ordinare la demolizione ai sensi dell’art. 29, comma 1, della legge n. 394/1991, non potrebbe disporre l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, potere che spetterebbe in via esclusiva al Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio condivide la statuizione del primo giudice. Il provvedimento impugnato ha natura meramente confermativa, desumibile dal tenore testuale della parte dispositiva, che si limita a rinnovare l’intimazione contenuta nell’ordinanza del 2010 e a fissare un nuovo termine per la demolizione delle opere abusive. Da ciò deriva l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse, non essendo ravvisabile alcun effetto lesivo ulteriore rispetto a quello già prodotto dal provvedimento originario.
Quanto alla dedotta nullità dell’ordinanza del 2010 per difetto assoluto di attribuzione, il Collegio richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui tale causa di nullità presuppone che l’amministrazione eserciti un potere non previsto da alcuna norma. Nel caso concreto, l’atto adottato in ipotesi da un ente diverso da quello competente, ma nell’ambito di un settore amministrativo omogeneo — la repressione dell’abusivismo edilizio nelle aree protette — integrerebbe al più un’ipotesi di incompetenza relativa, rilevante sul piano dell’annullabilità.
La deduzione di siffatto vizio resta tuttavia preclusa dall’avvenuto consolidamento dell’ordinanza del 2010, non impugnata nei termini per effetto della perenzione del giudizio. Il Collegio osserva inoltre che l’obbligo del privato di procedere alla demolizione ingiunta sussiste a prescindere da quale autorità debba poi disporre l’acquisizione del bene in caso di inottemperanza.
Tali rilievi escludono la necessità di ulteriori approfondimenti sull’asserita incompetenza dell’Ente Parco, non rilevante ai fini del decidere. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell’appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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