Ottemperanza e conversione dell’azione davanti al giudice della cognizione (Cons. Stato n. 8374 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza qualifica le domande proposte in base ai loro elementi sostanziali, distinguendo quelle attinenti propriamente all’esecuzione del giudicato da quelle che riguardano il prosieguo dell’azione amministrativa. Ove l’amministrazione, nel riesercizio del potere, abbia dato attuazione al giudicato attraverso una nuova e motivata determinazione tecnico-discrezionale, le censure avverso tale atto costituiscono doglianze di legittimità da far valere con l’azione di annullamento. Il giudice dell’ottemperanza, rigettata la domanda di nullità per elusione, dispone la conversione dell’azione ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., con riassunzione davanti al giudice della cognizione, purché sia rispettato il termine decadenziale previsto per l’impugnazione.

Il Fatto

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha adottato il DM 27 novembre 2020 recante le modalità operative per l’erogazione di indennizzi agli operatori di rete locali che hanno rilasciato le frequenze per il digitale terrestre. Un’emittente, titolare di un diritto d’uso limitato per motivi radioelettrici, ha dismesso volontariamente la frequenza e ottenuto un indennizzo in applicazione dell’art. 3, comma 11, del DM 27.11.2020.

Impugnati gli atti di determinazione e liquidazione, il TAR per il Lazio li ha annullati; questa Sezione, con la sentenza n. 9858 del 9 dicembre 2024, ha confermato l’esito con diversa motivazione, rilevando l’illegittimità del criterio che parametrava l’indennizzo alla sola popolazione dei Comuni in cui insistono gli impianti. In esecuzione, il MIMIT ha adottato il decreto direttoriale del 20 febbraio 2025, rideterminando i criteri di calcolo. L’emittente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo l’elusione del giudicato e, in subordine, la nullità o l’annullamento dell’atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la funzione del giudizio di ottemperanza, volto ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto quando la sentenza di cognizione non sia autoesecutiva. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 2 del 2013, si afferma che il giudice dell’ottemperanza è chiamato anzitutto a qualificare le domande, separando quelle propriamente esecutive da quelle relative al prosieguo dell’azione amministrativa, traendone le conseguenze sul rito e sui poteri decisori.

Nel merito, la sentenza ottemperanda richiedeva un nuovo esercizio di potere tecnico-discrezionale: l’amministrazione doveva elaborare, per i diritti d’uso limitati per motivi radioelettrici, un criterio intermedio tra la popolazione dell’intera provincia e quella dei singoli Comuni degli impianti.

Il decreto del 20 febbraio 2025 ha applicato una percentuale del 50% della popolazione provinciale per i diritti limitati con più impianti e del 25% per quelli con un solo impianto, motivando la scelta sulla base dell’art. 3, comma 10, del decreto interministeriale e della maggiore copertura assicurata da più impianti. Secondo il Collegio, l’amministrazione ha esaustivamente esposto le ragioni del nuovo criterio, che pertanto non viola né elude il giudicato ma lo attua.

Le doglianze avverse all’atto vanno quindi qualificate come vizi di legittimità della rinnovata azione amministrativa, da far valere con azione cognitoria. Il ricorso per ottemperanza è respinto e, non emergendo elementi di tardività, è disposta la conversione dell’azione per la riassunzione davanti al TAR per il Lazio, nel termine di sessanta giorni. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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