Inottemperanza alla diffida AGCM e giudicato sulla pratica scorretta (Cons. Stato n. 8373 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza che ha annullato, in tutto o in parte, il provvedimento sanzionatorio dell’AGCM per pratica commerciale scorretta comporta il venir meno della diffida a non reiterare le condotte ritenute lecite. Nei limiti in cui l’illecito è invece confermato, la diffida conserva efficacia e la sua violazione integra l’inottemperanza punibile ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo. Nel procedimento di inottemperanza non è richiesta l’acquisizione del parere dell’Autorità di settore, prevista solo per l’accertamento della scorrettezza dal comma 1-bis del medesimo articolo, né un nuovo autonomo accertamento del pregiudizio al consumatore, già definito nel provvedimento presupposto. La rideterminazione della sanzione opera secondo i criteri dell’art. 11 della legge n. 689/1981 e non è sindacabile ove ancorata alla gravità, diffusione e durata della pratica.
Il Fatto
Con provvedimento n. 26018 dell’11 maggio 2016 l’AGCM accertò due pratiche commerciali scorrette poste in essere da un fornitore di energia elettrica e gas e irrogò sanzioni per complessivi euro 3.050.000,00 quanto alla prima e euro 550.000,00 quanto alla seconda, vietando l’ulteriore diffusione o continuazione. Ricevute nuove segnalazioni, l’Autorità avviò un procedimento per inottemperanza e, con provvedimento n. 27252 del 5 luglio 2018, accertò la reiterazione della sola prima pratica, comminando euro 1.800.000,00.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 15319/2022, annullò in parte il provvedimento del 2016, qualificando lecite alcune condotte e rideterminando la sanzione; la pronuncia fu confermata in appello. Con la successiva sentenza n. 13208/2023 il medesimo TAR accolse in parte il ricorso avverso il provvedimento di inottemperanza, riducendo la sanzione a un terzo. L’AGCM ha proposto appello principale e la società appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’appello principale, con cui l’Autorità censura la pretesa applicazione meccanica della sentenza n. 15319/2022. Rileva il Consiglio che quella pronuncia è stata confermata con la sentenza n. 355/2024 e ha quindi acquisito efficacia di giudicato tra le parti. Da ciò deriva l’infondatezza del gravame nella parte in cui contesta l’accertamento dell’illegittimità di alcune condotte: il professionista non può essere sanzionato per la reiterazione di comportamenti che il giudice ha definitivamente qualificato come leciti.
Quanto al capo che riduce il quantum della sanzione, le censure dell’appellante principale sono giudicate generiche. L’Autorità non avanza alcuna specifica contestazione sulla quantificazione, limitandosi a dolersi dell’applicazione meccanica della sentenza passata in giudicato. L’appello principale è pertanto respinto.
Passando all’appello incidentale, il Collegio esclude che le condotte sanzionate costituiscano episodi isolati. Il provvedimento del 2018 contesta una condotta complessa e generalizzata, incentrata sull’inadeguata gestione dei reclami in tema di fatturazione e su procedure di sollecito qualificate come aggressive, con recupero “a tappeto” di crediti inesatti o prescritti. La corrispondenza interna dà conto della consapevolezza delle criticità. Non si tratta dunque di meri errori umani.
Il Collegio ritiene inoltre infondata la doglianza sulla mancata acquisizione del parere dell’ARERA. L’art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo impone il parere dell’Autorità di settore solo per accertare la scorrettezza; il comma 12, che sanziona la violazione della diffida, non lo prevede. Una volta adottato il provvedimento e la diffida, l’AGCM può sanzionarne l’inosservanza senza nuovo interpello.
Quanto alla prescrizione degli importi risalenti nel tempo e al dies a quo, il confronto tra i due provvedimenti dimostra che il tema era già contestato nel 2016 e non costituisce oggetto nuovo. Infine, la sanzione rideterminata dal TAR in euro 600.000,00 è ritenuta proporzionata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, avuto riguardo all’ampia diffusione e alla gravità delle condotte. Entrambi gli appelli sono respinti, con compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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