Condono edilizio inammissibile per le opere non ultimate sull’intero fabbricato (C.G.A.R.S. n. 83 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il condono edilizio straordinario non è frazionabile per parti della costruzione, perché il concetto di edificio va inteso in senso unitario e non in relazione a singole porzioni autonome. L’ultimazione delle opere richiesta dall’art. 31, comma 3, legge n. 47/1985 si valuta sull’intero fabbricato, sicché non è ammissibile la sanatoria del solo piano completato a fronte di un altro piano rimasto allo stato rustico. La circostanza che il piano ultimato sia materialmente autonomo non è dirimente, potendo l’assenza di collegamento dipendere dal mancato completamento dei lavori. Il condono dell’opera non ultimata è conseguibile solo mediante l’istanza prevista dall’art. 43, comma 5, legge n. 47/1985, limitata alle strutture realizzate e ai lavori strettamente necessari alla loro funzionalità.

Il Fatto

Il ricorrente presentava nel 1986 istanza di condono, ai sensi dell’art. 31 legge n. 47/1985, per un fabbricato adibito a magazzino nel territorio comunale. Il Comune, con ordinanza di demolizione, rigettava implicitamente l’istanza sul rilievo che il manufatto non poteva considerarsi completato secondo la legge.

Il ricorso avverso il provvedimento veniva rigettato dal TAR Sicilia, che condannava il ricorrente alle spese. Proposto appello, il C.G.A.R.S. respingeva la domanda cautelare di sospensione della sentenza e, all’esito dell’udienza pubblica, tratteneva la causa in decisione. L’appellante insisteva per il riconoscimento dell’autonomia funzionale del piano terra rispetto al primo piano e per una verifica tecnica.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la possibilità di concedere un condono parziale a fronte di un immobile abusivo a più piani, limitato alla porzione ultimata entro il termine di legge. Il Collegio richiama la regola dell’art. 31, comma 3, legge n. 47/1985, secondo cui si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.

Su questa base il C.G.A.R.S. afferma che la legislazione urbanistica e la giurisprudenza escludono la sanatoria parziale, perché la costruzione va considerata in senso unitario e non per singole parti. Richiama in proposito Cons. Stato, Sez. VI, n. 8846 del 2022, Cons. Stato, Sez. VI, n. 2768 del 2022, Cass., Sez. III, n. 4752 del 2018, Cons. Stato, Sez. VI, n. 4033 del 2018 e la propria precedente decisione C.G.A.R.S. n. 225 del 2019, che aveva ritenuto inammissibile il condono di un solo piano.

Il Collegio esamina quindi l’istanza effettivamente presentata, dalla quale emerge la finalità unitaria dell’opera, destinata a esigenze industriali o commerciali e dichiarata autonomamente utilizzabile nella sua interezza. Poiché il condono è stato chiesto per l’intero manufatto e non per la sola porzione completata, una valutazione parcellizzata contrasta con la ratio della legge, stante la natura eccezionale e straordinaria dell’istituto.

L’appellante non ha proposto l’istanza dell’art. 43, comma 5, legge n. 47/1985, dedicata alle opere non ultimate. Quanto alla pretesa autonomia del piano terra, il Consiglio ritiene la circostanza non dirimente: la mancanza di collegamento tra i piani può derivare proprio dall’incompletezza dei lavori del primo piano. L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con condanna dell’appellante alle spese in favore dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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