Pubblicità su ponti ferroviari: riserva statale e nulla osta comunale (TAR Calabria n. 1968 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La gestione dell’esercizio pubblicitario sui beni affidati all’amministrazione ferroviaria è riservata allo Stato e, per esso, a R.F.I., cui spetta in via esclusiva la potestà di assegnazione della concessione per la pubblicità conto terzi. Il Comune conserva la sola competenza al rilascio del nulla osta, da esprimere previa verifica delle prescrizioni sulle distanze minime degli impianti. Tale assenso non può essere subordinato all’espletamento di una procedura di evidenza pubblica bandita dall’ente locale, né la riserva di legge può essere derogata dall’interpretazione estensiva di una norma regolamentare comunale. Il combinato disposto dell’art. 23, comma 5, D. Lgs. n. 285/1992 e dell’art. 1 L. n. 132/1959 fonda la riserva statale. Il diniego fondato sul piano generale degli impianti pubblicitari è pertanto illegittimo.

Il Fatto

La ricorrente opera nel settore della comunicazione esterna e ha conseguito, all’esito di una gara promossa da R.F.I., la concessione per l’esercizio in esclusiva della pubblicità conto terzi sui ponti e sottoponti ferroviari in disponibilità della società.

In tale qualità ha chiesto al Comune il posizionamento di due impianti su un ponte ferroviario. L’amministrazione ha dapprima richiesto integrazioni, prospettando la concedibilità del servizio solo tramite propria gara e, in alternativa, la sola pubblicità diretta ai sensi dell’art. 8 del P.G.I.P. È poi seguito il diniego, motivato sull’inammissibilità della pubblicità conto terzi secondo il vigente piano. La società ha impugnato il provvedimento e l’art. 7, comma 8, del P.G.I.P. comunale, lamentando la violazione della disciplina statale e l’eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 23, comma 5, D. Lgs. n. 285/1992, che assoggetta i cartelli posti lungo le sedi ferroviarie al regime dell’articolo stesso e ne demanda l’autorizzazione alle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.

Il secondo tassello è l’art. 1 L. n. 132/1959, che contiene una riserva statale per la gestione dell’esercizio pubblicitario sui beni affidati all’amministrazione ferroviaria. La finalità della norma è quella di consentire il pieno e autonomo esercizio della facoltà concessoria, secondo la lettura offerta dal Consiglio di Stato, Sez. VII, 19 dicembre 2023, n. 11005.

Dal combinato disposto dei due precetti il Tribunale deduce che il Comune è privo del potere di attribuire la gestione pubblicitaria dei beni affidati a R.F.I. L’assegnazione spetta soltanto a quest’ultima, come avvenuto nel caso concreto mediante la concessione esclusiva alla ricorrente.

La competenza comunale si esaurisce nel nulla osta, da rilasciare dopo la verifica del rispetto delle distanze minime degli impianti. L’assenso non può essere condizionato al previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica da parte del Comune, perché la ricorrente è già concessionaria in forza di una disposizione di rango primario.

Il Collegio esclude che la cogenza della legge possa essere superata dall’interpretazione estensiva dell’art. 7, comma 8, del P.G.I.P. prospettata dall’amministrazione. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del diniego e riesercizio del potere amministrativo secondo gli assunti interpretativi della pronuncia; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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