Azione ex art 117 cpa avverso silenzio inadempimento a tutela del credito (C.G.A.R.S. n. 87 del 01.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, proposto ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., è esperibile solo a tutela di una posizione di interesse legittimo, poiché presuppone un collegamento con un potere pubblicistico non esercitato. Ove l’inerzia sia serbata a fronte di un’istanza volta al riconoscimento di un diritto soggettivo, l’interessato ha titolo per chiedere l’accertamento al giudice ordinario, salvo che la materia rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’annullamento con rinvio ex art. 105 cod. proc. amm. è pronuncia di rito che non forma giudicato implicito sulla giurisdizione, perché il processo riparte da principio e manca alcuna statuizione di merito. Il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma solo quando la causa sia stata decisa nel merito.
Il Fatto
Una società concessionaria di un impianto sportivo comunale chiede al Comune, ai sensi dell’art. 18 del regolamento comunale approvato con delibera consiliare, la compensazione delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione dell’impianto con le somme dovute a titolo di canone concessorio. Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione la società propone ricorso ex art. 31 cod. proc. amm..
Il TAR Sicilia dichiara il ricorso inammissibile con sentenza n. 1933/2022. Il C.G.A.R.S., con sentenza n. 176/2023, accoglie l’appello e rimette la causa al primo giudice ex art. 105 cod. proc. amm. per violazione del diritto di difesa. Riassunto il giudizio, il TAR dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La società appella dolendosi della violazione del giudicato interno implicito e della ritenuta carenza di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La rimessione in primo grado consegue alla necessità di ricostituire il corretto contraddittorio, pregiudicato da una decisione lesiva del diritto di difesa. La pronuncia ex art. 105 cod. proc. amm. non è sentenza sostitutiva di riforma, ma pronuncia di rito di annullamento, che impone la regressione del giudizio nel grado in cui la nullità processuale si è configurata: il processo riparte da principio.
La forza di giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. assiste, in linea di massima, solo le pronunce a contenuto decisorio di merito. Le sentenze di rito accertano soltanto una preclusione valida per quel giudizio e non precludono la riproposizione dell’azione. Pertanto non si forma alcun giudicato interno sulla giurisdizione, tanto più secondo l’indirizzo richiamato (Cons. Stato, sez. V, n. 4034 del 2022), per cui il giudicato implicito si forma solo se la causa è stata decisa nel merito. Il TAR ha quindi correttamente esaminato l’eccezione.
Il secondo motivo è parimenti infondato. L’art. 117 cod. proc. amm. postula l’esistenza di una posizione di interesse legittimo collegata a un potere pubblicistico non esercitato. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. VI, n. 650 del 2018; Cons. Stato, sez. V, n. 4504 del 2019) esclude il rimedio quando l’inerzia riguardi un’istanza di riconoscimento di un diritto soggettivo.
Nella specie oggetto della controversia è il silenzio sull’istanza di compensazione dei canoni con le spese di miglioramento dell’impianto: l’azione è preordinata alla tutela di un diritto di credito, rispetto al quale non si configurano poteri pubblicistici. L’art. 18 del regolamento comunale descrive un procedimento in due fasi: la prima, superata con i nulla osta e l’esecuzione dei lavori; la seconda, di regolarizzazione contabile delle spese congrue con il canone. Residua un profilo meramente contabile, ove il canone è già definito e si discute solo dei presupposti per il parziale esonero del concessionario.
La controversia esula quindi dalla giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., concernendo il pagamento dei canoni concessori. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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