Obbligo di provvedere sull’istanza di accreditamento sanitario regionale (TAR Abruzzo n. 54 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Regione è tenuta a concludere con provvedimento espresso il procedimento conseguente all’istanza di accreditamento istituzionale presentata da un operatore sanitario già autorizzato, ai sensi dell’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 2 della legge n. 241/1990. L’inerzia sull’istanza viola l’obbligo di provvedere e comprime la concorrenza nel mercato delle prestazioni sanitarie accreditate, perpetuando la rendita dei soggetti già accreditati. La Regione può adempiere invitando l’interessato al bando, avviando la ricognizione del fabbisogno ovvero comunicando che non ricorrono le condizioni per nuovi accreditamenti. Non può invece essere accolta la domanda di condanna all’adozione del provvedimento richiesto quando la distanza temporale tra l’atto di programmazione e l’istanza non consente di ritenere invariato il fabbisogno.
Il Fatto
La ricorrente gestisce una struttura sanitaria autorizzata, dapprima presso un Comune e poi trasferita in altro Comune con parere regionale di compatibilità programmatoria e autorizzazione comunale. Il 25 novembre 2021 ha chiesto alla Regione il rilascio dell’accreditamento istituzionale per le prestazioni di diagnostica per immagini, rappresentando che gli atti regionali avevano individuato un fabbisogno di tre strutture specialistiche nell’ambito dell’ASL di riferimento, a fronte di due sole strutture accreditate.
A fronte dell’istanza la Regione è rimasta inerte. La società ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, con riserva di richiesta risarcitoria, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’adozione dei provvedimenti richiesti. La Regione si è costituita con atto di costituzione formale, senza svolgere difese nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso: la notificazione è intervenuta dopo la scadenza del termine per provvedere, pari a trenta giorni ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 31/2013, e prima del decorso del termine annuale previsto dall’art. 31 cod. proc. amm.
Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 2 della legge n. 241/1990 impone alle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento che consegue obbligatoriamente a un’istanza. L’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 attribuisce alle strutture autorizzate la facoltà di richiedere l’accreditamento alla Regione, mentre l’art. 6 della legge regionale n. 32/2007 disciplina la domanda nei termini e alle condizioni del bando regionale. L’art. 1, comma 796, lett. u), della legge n. 296/2006 vieta nuovi accreditamenti in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione del fabbisogno.
Da tale quadro la Corte ricava un interesse qualificato dell’operatore già attivo nel settore a ottenere una risposta. Richiamando il Consiglio di Stato n. 1043/2021, il Collegio sottolinea che la mancata rilevazione del fabbisogno penalizza efficienza ed economicità del servizio sanitario regionale. Richiama inoltre la propria precedente pronuncia TAR Abruzzo n. 429 del 2022, secondo cui l’inerzia sulle istanze di accreditamento impedisce l’ingresso di nuovi operatori e produce l’effetto di perpetuare la rendita di posizione dei soggetti già accreditati.
Ne discende che la Regione deve dare riscontro all’istanza in una delle forme possibili: invitare l’interessato a partecipare al concorso per nuovi accreditamenti, ove bandito all’esito della ricognizione; procedere essa stessa alla ricognizione, se ne ricorrono le condizioni; oppure comunicare che non sussistono i presupposti per nuovi accreditamenti. Ciò che l’Amministrazione non può fare è restare silente davanti a un operatore portatore di un interesse differenziato, già autorizzato su conforme parere di compatibilità programmatoria.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna all’adozione del provvedimento richiesto. La distanza temporale tra il decreto commissariale del 5 maggio 2016, n. 41, che aveva rilevato il fabbisogno, e l’istanza del 2021 non consente di ritenere con certezza invariato il fabbisogno, presupposto indispensabile per vagliare la fondatezza della pretesa, né la circostanza risulta allegata dalla ricorrente. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con declaratoria di illegittimità del silenzio, ordine di provvedere entro trenta giorni e condanna alle spese in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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