Marinaio autorizzato al traffico: illegittima l’annotazione del titolo abrogato (TAR Sardegna n. 83 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il titolo professionale di marinaio autorizzato al traffico può essere conseguito solo a seguito di apposita istanza presentata all’ufficio di iscrizione, corredata dell’estratto verbale di esame e degli altri documenti prescritti, ai sensi dell’art. 295, comma 2, reg. esec. cod. navig. Il mero superamento dell’esame di abilitazione non è requisito sufficiente. Pertanto, l’annotazione di tale titolo disposta dopo l’abrogazione dell’art. 256 reg. esec. cod. navig. ad opera dell’art. 24, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 136/2011 integra un rilascio illegittimo, correttamente annullato d’ufficio. Il termine di diciotto mesi previsto dall’art. 14 d.M. 6 settembre 2011 per la conversione dei titoli preesistenti è perentorio e non una mera facoltà. L’annullamento d’ufficio è sorretto dall’interesse pubblico attuale alla sicurezza della navigazione.
Il Fatto
Il ricorrente, iscritto nelle matricole della gente di mare, aveva sostenuto nel 2000 l’esame di abilitazione per marinaio autorizzato alla pesca, comprensivo del programma dell’altro titolo. Nel 2003 aveva chiesto e ottenuto il solo titolo di marinaio autorizzato alla pesca. Nel 2016, avendo intrapreso l’attività di traffico commerciale, aveva presentato istanza alla Capitaneria di Porto per l’annotazione del titolo di marinaio autorizzato al traffico, che veniva apposta sul libretto di navigazione.
Nel 2017 la Capitaneria avviava il procedimento di revoca e annullamento d’ufficio, rilevando che l’art. 256 reg. esec. cod. navig., che prevedeva quel titolo, era già stato abrogato nel 2011. Nel gennaio 2018 l’amministrazione revocava il titolo e apponeva sul libretto il timbro “annullato”. Il ricorrente impugnava sia il provvedimento attuato mediante il timbro, sia il successivo provvedimento espresso con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta ricorso principale e motivi aggiunti, confermando quanto già ritenuto in sede cautelare e prescindendo dalle eccezioni preliminari dell’amministrazione. Il nodo è la qualificazione del titolo annotato nel 2016: esso non era stato mai richiesto prima dell’abrogazione, poiché il ricorrente nel 2003 aveva presentato istanza unicamente per il titolo di marinaio autorizzato alla pesca.
Il Tribunale valorizza l’art. 295, comma 2, reg. esec. cod. navig., secondo cui per ottenere patenti e documenti di abilitazione gli interessati devono presentare domanda corredata dell’estratto verbale di esame e degli altri documenti prescritti. Il superamento dell’esame del 2000, pur omnicomprensivo, non era dunque sufficiente: occorreva l’istanza, mai formulata prima del 2011. L’annotazione del 2016 costituisce perciò un nuovo rilascio di un titolo non più previsto dall’ordinamento, essendo l’art. 256 reg. esec. cod. navig. abrogato dall’art. 24, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 136/2011.
Non giova al ricorrente l’argomento secondo cui l’abrogazione opererebbe solo pro futuro e non inciderebbe sui titoli già rilasciati: egli non aveva conseguito il titolo prima del 2011, ma solo superato l’esame di abilitazione per l’altro titolo. Parimenti irrilevante è la deduzione circa il possesso di tutti i requisiti sostanziali, poiché ciò avrebbe avuto rilievo solo se l’istanza fosse stata presentata prima dell’abrogazione.
Il Collegio esamina poi l’art. 14 d.M. 6 settembre 2011, che consentiva la conversione dei titoli conseguiti entro il 31 luglio 2009 entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del decreto. La tesi del ricorrente secondo cui si tratterebbe di una mera facoltà contrasta con la lettera della norma, dalla cui piana interpretazione si ricava la perentorietà del termine. L’istanza di conversione non è mai stata presentata, sicché il ricorrente non può dirsi titolare di un titolo valido.
Da qui la qualificazione del potere di secondo grado come annullamento d’ufficio, e non revoca: l’atto del 2016 era illegittimo perché privo di base normativa. Le censure sull’asserita illegittimità dell’annullamento non colgono nel segno, essendo chiaro l’interesse pubblico attuale alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare. Il Collegio rigetta anche il reclamo avverso il decreto di rigetto del patrocinio a spese dello Stato, confermando la reiezione e condannando il ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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