Valutazione caratteristica dei militari: autonomia dei giudizi annuali e limiti al sindacato (TAR Marche n. 848 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
I giudizi analitici e il giudizio complessivo contenuti nella documentazione caratteristica dei militari sono autonomi per ciascun periodo valutato. La discrezionalità tecnica dell’Amministrazione non consente di sindacare nel merito la valutazione raffrontandola a quelle degli anni precedenti, poiché il contrasto tra giudizi non è di per sé sintomatico di eccesso di potere. Il controllo del giudice amministrativo resta circoscritto alle sole figure sintomatiche della manifesta abnormità, della discriminatorietà e del travisamento dei presupposti di fatto. L’obbligo di astensione del compilatore della scheda richiede indici di conflittualità particolarmente significativi, valutati con rigore, in ragione dell’interesse pubblico a che la valutazione sia affidata al superiore gerarchico che opera a stretto contatto con il valutato.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, impugna la scheda valutativa relativa al periodo 2 gennaio 2020 – 1 gennaio 2021, datata 22 aprile 2021, con cui ha ottenuto la qualifica di “superiore alla media” anziché di “eccellente”, come nelle precedenti valutazioni. Lamenta la lesione del proprio percorso di carriera.

Deduce due motivi. Con il primo contesta la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza: il compilatore, comandante della stazione di appartenenza, avrebbe dovuto astenersi per i rapporti creatisi a seguito di una discussione del 19 novembre 2020 su un video dell’impianto di sorveglianza, oggetto di denuncia della coniuge del ricorrente. Con il secondo censura il difetto di motivazione e la contraddittorietà rispetto alle schede precedenti, oltre al travisamento dei fatti. L’Amministrazione si costituisce e il ricorso è trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, rileva che la denuncia della coniuge era stata formulata contro ignoti e che di tale atto il compilatore non era al corrente: difetta dunque il presupposto per ipotizzare una alterazione della serenità di giudizio. Il ricorrente non ha depositato la denuncia in atti, pur avendone la disponibilità ai sensi dell’art. 64 c.p.a., e non ha assolto l’onere della prova.

Le ulteriori risultanze processuali non consentono di ravvisare situazioni di conflittualità idonee a influire negativamente sul valutatore. Il Tribunale precisa che gli indici sintomatici dell’opportunità di astensione devono essere particolarmente significativi e valutati con rigore, sussistendo un interesse pubblico a che la valutazione sia effettuata dai superiori gerarchici che lavorano a stretto contatto con il valutato, unici soggetti in grado di apprezzarne le qualità e le prestazioni.

Quanto al secondo motivo, ciascun periodo oggetto di valutazione va tenuto distinto rispetto agli altri, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 2780 del 2011. La valutazione ricevuta non può essere scrutinata in funzione delle precedenti: i giudizi annuali sono autonomi, in ragione della potestà discrezionale dell’Amministrazione e delle variabili esigenze organizzative. Il contrasto tra una valutazione favorevole e una sfavorevole non è di per sé sintomatico di eccesso di potere, come affermato da TAR Lazio, sez. IV, n. 18499 del 2023.

Il Collegio richiama inoltre TAR Trieste, sez. I, n. 200 del 2021, secondo cui il rendimento professionale può subire mutamenti nel tempo al variare di funzione, grado, competenze ed esigenze dell’Amministrazione. I giudizi della documentazione caratteristica presentano un elevatissimo grado di discrezionalità tecnica e non sono sindacabili nel merito, salvo manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti, come precisato da TAR Lombardia, sez. III, n. 421 del 2021 e da TAR Calabria, sez. I, n. 1127 del 2023.

Il Tribunale osserva infine che per fatti del 2020 il ricorrente è stato destinatario di una lieve sanzione disciplinare, non impugnata, che può aver causato il leggero e momentaneo peggioramento valutativo, comunque attestato su livelli elevati. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione di sufficienti ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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