Sei scatti aggiuntivi anche per il collocamento a riposo su domanda (TAR Marche n. 847 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
I sei scatti aggiuntivi del 2,50 per cento previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, spettano al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 1911, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010, anche quando la cessazione dal servizio avvenga su domanda, purché il dipendente abbia compiuto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Il beneficio opera ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione del trattamento di fine servizio. La circostanza che la domanda di collocamento a riposo sia stata presentata dopo il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti non ha effetto decadenziale. Unico soggetto legittimato passivo è l’I.N.P.S., mentre la prescrizione decorre dall’ultimo pagamento del TFS e non dalla data di cessazione. Sulla somma dovuta non si cumulano interessi e rivalutazione.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo su domanda al compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile. L’I.N.P.S. ha elaborato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio senza includere i sei scatti stipendiali invocati dall’interessato.
Dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1231/2019, il ricorrente ha diffidato l’Istituto a riliquidare il trattamento. L’I.N.P.S. non ha riscontrato la diffida, rigettando implicitamente l’istanza sul presupposto che il beneficio non spetti in caso di cessazione a domanda. Da qui il ricorso per l’annullamento dei prospetti e per l’accertamento del diritto al ricalcolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette la sussistenza della propria competenza territoriale, questione non eccepita dall’Istituto e chiarita dal Consiglio di Stato in un caso analogo (ordinanza n. 8101/2024). Nel merito, l’accoglimento discende dall’orientamento inaugurato dalla sentenza n. 1231/2019 e confermato dai giudici amministrativi di primo e secondo grado.
Il Tribunale richiama, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la motivazione della sentenza del T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2720/2024, che affronta pressoché tutte le difese dell’I.N.P.S.. Il beneficio, inizialmente previsto per la sola Polizia di Stato, è stato esteso ai corpi di polizia ad ordinamento militare dall’art. 1911, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010.
Il Collegio aggiunge che per il personale della Polizia di Stato la spettanza della riliquidazione è fuori discussione, essendo chiarissimo il disposto dell’art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987, e che l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/1997 concerne il trattamento pensionistico e non il TFS.
Quanto alla pretesa decadenza per presentazione della domanda dopo il 30 giugno, il Tribunale esclude ogni effetto preclusivo: i requisiti anagrafici e di servizio sono richiesti dalla norma, non la collocazione temporale dell’istanza. Sul piano soggettivo, unico legittimato passivo è l’I.N.P.S., senza necessità di evocare l’amministrazione di appartenenza. La prescrizione decorre dall’ultimo pagamento del TFS, non dal collocamento a riposo. Infine, il cumulo tra interessi e rivalutazione è precluso dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994: spetta solo il maggior importo.
Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati, con accertamento del diritto alla riliquidazione e compensazione delle spese in ragione del non integrale accoglimento.
Nota della Redazione
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