Nesso causale da servizio e uranio impoverito: sindacato sul CVCS (TAR Campania n. 4516 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice amministrativo sul parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio resta circoscritto ai vizi di illogicità manifesta, travisamento dei fatti e carenza motivazionale, non potendo sostituirsi alla discrezionalità tecnica dell’organo. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede la verifica certa o altamente credibile della preponderanza causale del servizio, non essendo sufficiente il criterio del più probabile che non quando la normativa di settore esige un accertamento rafforzato. La natura multifattoriale della patologia neoplastica e l’assenza di esposizione a fattori cancerogeni riconducibili al servizio escludono il nesso eziologico. La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio meramente esplorativa, volta a sovvertire l’onere probatorio, è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso il Ministero della Difesa dal 1989, ha svolto mansioni amministrative in territorio nazionale e, per circa sette mesi tra il 2017 e il 2018, è stato impiegato nella missione internazionale in Kuwait. Al rientro in Italia gli accertamenti hanno diagnosticato un adenocarcinoma del cardias, trattato con gastrectomia totale e chemioterapia, con riconoscimento di inabilità lavorativa totale e permanente.
Con istanza del 2019 il militare ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la pensione privilegiata e l’equo indennizzo. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha espresso parere negativo, confermato in sede di riesame, e il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza con decreto notificato nel gennaio 2022. Il ricorrente ha impugnato il decreto e i pareri davanti al TAR Campania.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente il ricorso. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha condotto un’istruttoria duplice sulla documentazione medico-militare, accertando l’assenza di nesso eziologico tra il servizio e la patologia. Il sindacato giudiziale resta nei limiti dei soli vizi di illogicità manifesta, travisamento dei fatti o carenza motivazionale, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico.
L’organo ha evidenziato che l’interessato ha svolto prevalentemente mansioni d’ufficio in territorio nazionale e, per un periodo limitato, attività amministrative in Kuwait, prive di esposizione a fattori cancerogeni. I rapporti informativi escludono la partecipazione a operazioni belliche o l’utilizzo di munizioni all’uranio impoverito. La natura multifattoriale della neoplasia è stata correlata a elementi eziologici estranei al servizio, quali dislipidemia, pregresse patologie cardiovascolari e diabete mellito; è stata invece esclusa ogni rilevanza dell’amianto, non appartenendo la patologia alla categoria delle asbesto-correlate.
Quanto all’uranio impoverito, il Tribunale richiama la comunità scientifica internazionale e la giurisprudenza amministrativa: i rischi sanitari sono confinati a soggetti esposti direttamente a esplosioni di proiettili in contesti bellici, situazione non verificatasi nel caso concreto. Il presunto nesso tra nanoparticelle metalliche e insorgenza tumorale è smentito dagli accertamenti in atti. Sulle vaccinazioni multiple, la giurisprudenza costante esclude evidenza scientifica di legame eziologico con patologie gastriche, osservando che le cause note restano fattori estranei al servizio.
La censura sulla mancata dotazione di dispositivi di protezione è infondata, stante la disciplina del D.Lgs. 230/1995 e del Decreto 24 luglio 2007 in materia di sicurezza radiologica. La motivazione del Comitato fornisce una spiegazione coerente con lo stato delle conoscenze mediche, individuando i fattori eziologici extra-lavorativi e confutando le allegazioni del ricorrente, senza travisamento dei fatti. Il principio del più probabile che non è inapplicabile, poiché l’art. 11 del D.P.R. n. 461/2001 richiede una verifica certa o altamente credibile della preponderanza causale del servizio. La richiesta di nuova consulenza tecnica è inammissibile perché meramente esplorativa. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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