Offerta anomala e verifica globale: irrilevante lo scostamento dalle tabelle non provato (TAR Emilia-Romagna n. 773 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta non ha ad oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, ma mira ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; la valutazione di congruità deve essere pertanto globale e sintetica, senza concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo. La difformità dalle tabelle ministeriali non è di per sé sola sufficiente a dimostrare la non congruità del costo del lavoro dichiarato, costituendo le tabelle un mero parametro di valutazione, e occorrendo che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata. Il concorrente che deduca la sottostima di voci di costo deve allegare e provare la relativa incidenza, così da dimostrare che l’offerta, ove corretta, andrebbe in perdita. La causa di esclusione non automatica per gravi illeciti professionali è esclusa allorché le vicende non integrino le soglie e le fattispecie dell’allegato II.10 e l’operatore abbia adottato misure di self cleaning.

Il Fatto

Una centrale di committenza bandiva una procedura aperta per una convenzione quadro avente ad oggetto servizi informativi, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Partecipavano due raggruppamenti. Il RTI aggiudicatario si classificava primo con 72,60 punti, di cui 42,60 per l’offerta tecnica e 30 per quella economica, proponendo un ribasso complessivo del 42,04%; il RTI secondo classificato otteneva 69,42 punti, con 45 per la tecnica e 24,42 per l’economica. Espletati i controlli e la verifica di anomalia, l’appalto era aggiudicato al primo classificato.

Il RTI secondo classificato impugnava l’aggiudicazione e gli atti presupposti, chiedendo l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento. Deduceva tre motivi: l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicatario; la mancata valutazione dei gravi illeciti professionali ai fini dell’ammissione; in via subordinata, l’immotivata attribuzione dei punteggi per un criterio dell’offerta tecnica.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo muoveva da un ribasso del 42,04%, e del 50% per i servizi a canone, per sostenere che la verifica di anomalia dovesse essere più approfondita. Il TAR richiama la giurisprudenza per cui la difformità dalle tabelle ministeriali non è sufficiente a dimostrare la non congruità del costo del lavoro (C.d.S., Sez. III, n. 1591/2024), restando le stesse un mero parametro di valutazione (C.d.S., Sez. V, n. 909/2023), e occorrendo che la discordanza sia considerevole e ingiustificata (C.d.S., Sez. V, n. 11151/2023). Nel caso concreto la ricorrente si era limitata ad affermare genericamente l’esistenza degli scostamenti, senza illustrarne consistenza e figure coinvolte.

Quanto alla valutazione di congruità, il Collegio ribadisce che la verifica di anomalia non ricerca singole inesattezze ma accerta l’attendibilità complessiva dell’offerta (C.d.S., Sez. V, n. 5626/2024). Un utile pari a zero o negativo rende sicuramente anomala l’offerta, non così un utile modesto. L’aggiudicatario aveva dichiarato un utile stimato di € 3.832.417,90 al netto di imposte e tasse; la ricorrente non dimostrava che la pretesa sottostima avrebbe portato l’offerta in perdita.

Sull’impiego di figure junior, peraltro previsto dalla legge di gara, il TAR osserva che la contestazione non riguardava la conformità alla lex specialis né la quantificazione dei tempi, bensì la stima del costo della manodopera. La perizia di parte non indicava quanto maggiore sarebbe stato tale costo ove l’assunto fosse corretto, né allegava il numero di professionisti senior, il monte ore e il costo orario necessari a ricostruire la sottostima. Irrilevante era inoltre l’assunzione di personale senior del gestore uscente, passaggio fisiologico nei cambi di gestione.

Anche per spese generali e reperibilità la ricorrente aveva quantificato il differenziale, ma il delta massimo risultava assorbito dall’utile dichiarato. Sul secondo motivo, il Collegio esclude che gli illeciti dichiarati integrassero le soglie dell’allegato II.10: risoluzione revocata e poi consensuale, penali non seguite da risoluzione, contestazioni transatte, debiti tributari sotto soglia. L’unica fattispecie rilevante era il procedimento penale a carico di un dipendente, fronteggiato con misure di self cleaning; la motivazione ellittica era censurabile solo formalmente, avendo la stazione appaltante continuato ad avvalersi di quel contraente.

Sul terzo motivo, relativo al criterio tecnico n. 5, il TAR ritiene che il punteggio numerico integri motivazione sufficiente ove i criteri siano prefissati con chiarezza (C.d.S., Sez. III, n. 8893/2023). Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese e contributo unificato a carico della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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