Il canone concessorio non ricognitorio non si cumula alla TOSAP (TAR Marche n. 84 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il canone concessorio non ricognitorio previsto dall’art. 27, commi 7 e 8, cod. strada costituisce entrata patrimoniale dovuta anche quando per la medesima occupazione sia già corrisposta la TOSAP o la COSAP, ma non può cumularsi ad essa. La norma di chiusura dell’art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446/1997 stabilisce che la TOSAP o COSAP rappresenta la misura massima complessiva dell’onere gravante sul privato per l’occupazione di spazi o aree pubbliche, dovendosi detrarre da essa gli altri canoni previsti dalla legge e riscossi per la medesima occupazione. È pertanto illegittimo il regolamento comunale che assoggetti l’occupazione al canone “oltre che” al pagamento della TOSAP, anziché prevederne lo scorporo. La mancata adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 67 d.P.R. n. 495/1992 non impedisce ai Comuni di dettare criteri per la determinazione del canone, rimessi alla loro iniziativa in forza dei criteri guida fissati dall’art. 27, comma 8, cod. strada.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, impugnava la delibera consiliare con cui il Comune aveva approvato il “Regolamento per l’applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio”, nonché la successiva nota dirigenziale di comunicazione dell’approvazione e di richiesta del modello di dichiarazione del canone. Il regolamento trovava fondamento nell’art. 27 cod. strada, quale corrispettivo per le concessioni di occupazione, uso e attraversamento della sede stradale e delle relative pertinenze.
Il Comune non si costituiva in giudizio. La società deduceva tre motivi: il cumulo del canone alla TOSAP in violazione dell’art. 63 d.lgs. n. 446/1997; l’assoggettamento indistinto di ogni occupazione e la necessità del previo decreto ministeriale; l’illegittima applicazione retroattiva e la carenza di garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo sotto il profilo del necessario scorporo dell’importo del canone da quello della TOSAP. La Corte muove dal rilievo che il canone va preteso anche quando per la stessa occupazione sia già corrisposta la TOSAP o la COSAP — richiamando Cass. civ. Sez. V n. 23244 del 2006 e n. 16914 del 2007, oltre a Cons. Stato Sez. V n. 6459 del 2014 — trattandosi di entrata patrimoniale espressamente stabilita dalla legge.
Tuttavia, la norma di chiusura del comma 3 dell’art. 63 d.lgs. n. 446/1997 — richiamata da Cons. Stato Sez. V n. 2518 del 2016 — prevede che la COSAP o TOSAP costituisca la misura massima complessiva dell’onere dovuto, dovendosi detrarre gli altri canoni riscossi per la medesima occupazione. Il regolamento impugnato, laddove prevede che le occupazioni siano assoggettate al canone “oltre che al pagamento della tassa di occupazione”, e la nota che chiarisce che il canone “non sostituisce la TOSAP ma la affianca”, sono pertanto illegittimi e annullati in parte qua.
Gli altri profili sono infondati. Quanto all’estensione dell’assoggettamento oltre le pertinenze stradali, la delibera e il regolamento richiamano espressamente gli artt. 25 e 27 cod. strada, per cui le disposizioni vanno interpretate in coerenza con la definizione di strada e pertinenze. Quanto al previo decreto ministeriale, la Corte richiama il parere Cons. Stato n. 120/2017: la mancata adozione del decreto non impedisce ai Comuni di dettare criteri, rimessi alla loro iniziativa in base ai criteri guida del comma 8.
Il secondo motivo è infondato: la società operava in virtù di concessione e l’assenza di un provvedimento comunale non impedisce di riscuotere un’entrata prevista da norma primaria; l’art. 52 d.lgs. n. 446/1997 conferisce espressamente ai Comuni la potestà regolamentare. Nemmeno sussiste retroattività, posto che i termini per approvare tariffe e regolamenti sono legati al termine per l’approvazione del bilancio, differito al 30 settembre 2013. Il terzo motivo è infondato per l’art. 13 legge n. 241/1990 e per il dialogo procedimentale instaurato con la nota. Spese compensate.
Nota della Redazione
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