Accesso agli atti edilizi condominiali e interesse del condomine (TAR Lombardia n. 1684 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, il condomine che abbia ricevuto la richiesta di versamento delle spese condominiali relative a un’unità immobiliare sita nello stabile vanta un interesse diretto, concreto e attuale alla ostensione dei titoli edilizi riguardanti le altre unità. Il Comune non può respingere l’istanza sul presupposto che il richiedente non abbia dimostrato la titolarità del diritto di proprietà, perché l’accertamento dominicale esula dal giudizio sull’accesso e spetta ad altra sede. Le contestazioni dell’Amministrazione fondate su mere presunzioni e non supportate da prova alcuna non superano la dimostrazione documentale dell’interesse addotta dal richiedente. Il giudice amministrativo accerta il diritto all’accesso e condanna l’Amministrazione all’estrazione di copia della documentazione richiesta.

Il Fatto

Il ricorrente domanda al Comune di Rho l’accesso alla documentazione relativa ad alcuni interventi edilizi realizzati da altri condomini in due unità immobiliari poste ai piani 8 e 9 dell’edificio in cui lo stesso ricorrente possiede una porzione immobiliare. La richiesta investe l’intero fascicolo istruttorio, le pratiche edilizie successive e i titoli edilizi rilasciati.

Il Comune respinge l’istanza sul presupposto che il richiedente non abbia dimostrato di essere proprietario di unità facenti parte del condominio e, dunque, di avere un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso. Il ricorrente impugna il diniego e chiede l’accertamento del proprio diritto e la condanna dell’Amministrazione al rilascio della copia. I controinteressati, regolarmente intimati, non si costituiscono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita con precisione l’oggetto del giudizio. Non si discute della liceità degli interventi edilizi dei controinteressati, ma esclusivamente della legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione all’accesso. Sono pertanto inconferenti, secondo il Tribunale, le difese volte a dimostrare o confutare la legittimità di quegli interventi.

Il giudice chiarisce poi che né il Comune né lo stesso TAR possono stabilire se il ricorrente sia effettivamente titolare del diritto di proprietà su una porzione dello stabile. La verifica richiesta attiene alla sussistenza di un interesse concreto all’accesso, non all’accertamento dominicale, che appartiene ad altra sede.

Sul piano probatorio, il Tribunale rileva che il ricorrente ha depositato documentazione dalla quale emerge di aver ereditato alcune unità immobiliari site nel condominio. Da altro documento risulta inoltre che gli è stato richiesto il versamento delle spese condominiali relative a una specifica unità, per un importo determinato. Tali elementi fondano l’interesse azionato.

Le difese dell’Amministrazione non superano questa dimostrazione. La qualificazione dell’immobile come cantina o box è desunta in via meramente presuntiva dalla quota millesimale, senza alcuna prova sicura. Anche ammesso che si tratti di un box, l’Amministrazione non illustra perché l’aumento della superficie abitabile del condominio sarebbe ininfluente sul calcolo delle spese relative. Le contestazioni sono inoltre, in parte, irrilevanti: anche ove il ricorrente non fosse più proprietario dell’unità, la richiesta di versamento gli è comunque stata rivolta e ciò gli attribuisce interesse a contestarne l’ammontare.

Il Collegio conclude pertanto che il ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso. Il ricorso è accolto, con condanna dell’Amministrazione a consentire l’estrazione di copia della documentazione indicata nell’istanza. La particolarità della situazione fattuale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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