Cittadinanza annullata e sopravvenuto decreto: improcedibilità per carenza di interesse (Cons. Stato n. 8724 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un nuovo provvedimento di annullamento del decreto di concessione della cittadinanza, che sostituisca integralmente quello originariamente impugnato, determina la carenza di interesse alla decisione sull’intero contenzioso. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso di primo grado e l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata, non potendo il giudice pronunciarsi su un provvedimento ormai caducato. La domanda di parte che representation la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. ovvero la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. va qualificata secondo il suo effettivo contenuto, con prevalenza del profilo dell’interesse a ricorrere. La compensazione delle spese è disposta per giusti motivi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva conseguito la cittadinanza italiana con decreto presidenziale del 6 giugno 2016. Con successivo decreto del 12 settembre 2022 il Ministero dell’Interno ne ha disposto l’annullamento, sul presupposto delle irregolarità riscontrate nell’istruttoria della pratica, trattata con le credenziali di un funzionario poi coinvolto in un procedimento penale relativo alla definizione di numerose istanze di cittadinanza.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 08997/2024, ha respinto il ricorso, ritenendo la motivazione del provvedimento sufficiente e non dirimente la dedotta lesione del legittimo affidamento. In appello il ricorrente ha censurato la sentenza, sostenendo di possedere tutti i requisiti e di essere estraneo alla vicenda penale. Con successiva memoria ha rappresentato l’adozione di un secondo decreto di annullamento del 7 marzo 2024, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere o di sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende le mosse dalla richiesta formulata dalla parte appellata, che ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. ovvero la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., essendo venuto meno il provvedimento originariamente impugnato.
Il Consiglio di Stato rileva che la sopravvenuta carenza di interesse investe l’intero contenzioso. Il nuovo decreto di annullamento ha integralmente sostituito il provvedimento oggetto del giudizio di primo grado, privando la controversia del suo oggetto.
Su questa base il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata. La decisione non esamina nel merito le censure relative alla sufficienza della motivazione e al legittimo affidamento, perché l’intervenuta caducazione del provvedimento impugnato preclude ogni scrutinio sostanziale.
Il P.Q.M. dichiara improcedibile l’appello e, altresì, improcedibile il ricorso di primo grado, con annullamento senza rinvio della sentenza appellata. Le spese sono compensate per giusti motivi, in considerazione della sopravvenienza che ha determinato la definizione del giudizio.
Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità della parte interessata, ritenuti i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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