La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse impone la declaratoria di improcedibilità (Cons. Stato n. 8728 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, soggetto al principio della domanda, la parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Essa può pertanto dichiarare di non avere più interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice e la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice non può decidere nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La declaratoria di improcedibilità è pronuncia di rito e non di merito: essa non comporta alcun accertamento sulla fondatezza dei motivi posti a base della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, né sulla portata di precedenti giudicati estranei all’oggetto del giudizio.

Il Fatto

La controversia riguarda un fabbricato ottocentesco dichiarato di particolare interesse storico ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004. Il Comune aveva adottato un’ordinanza di messa in sicurezza e la relativa determinazione dirigenziale di approvazione del progetto di somma urgenza, a tutela della sicurezza degli utenti del tratto autostradale.

La società proprietaria impugnava tali atti davanti al TAR Campania, che respingeva il ricorso. In pendenza del giudizio la ricorrente depositava una nota con cui dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso, richiamando una precedente pronuncia di secondo grado. Il TAR riteneva di non poter dichiarare l’improcedibilità, sul rilievo dell’autonomia dei giudizi e dei limiti del giudicato ex art. 2909 c.c. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione dell’efficacia della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente prima della decisione. Il perimetro è segnato dal principio della domanda: la parte dispone dell’azione e la sua dichiarazione vincola il giudice a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse.

La Corte distingue nettamente l’improcedibilità dalla cessata materia del contendere. Quest’ultima definisce il giudizio nel merito e richiede l’accertamento dell’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, da svolgersi, come precisato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. St., sez. VII, n. 327 del 2024 e n. 7076 del 2022), con il massimo rigore. L’improcedibilità, invece, è pronuncia di solo rito e prescinde da ogni valutazione sulla fondatezza dei motivi.

Il TAR aveva legato la decisione alla portata di una precedente sentenza di secondo grado, ritenuta relativa a un provvedimento distinto. Il Collegio corregge l’impostazione: la declaratoria di improcedibilità non richiede di interpretare quella pronuncia, estranea all’oggetto del giudizio. Seguire il ragionamento del primo giudice avrebbe significato ampliare indirettamente il thema decidendum attraverso una nota depositata in giudizio.

Quanto alle opposizioni delle parti resistenti, il Collegio le ritiene non accoglibili. Esse contestano in realtà l’interpretazione dei precedenti giudicati, profilo che esula dal potere cognitorio del giudice. Viene invece accolta la richiesta subordinata della concessionaria sopravvenuta: la declaratoria è resa senza alcun accertamento, espresso o implicito, sulla fondatezza della tesi prospettata dall’appellante.

L’appello è dunque accolto e, in riforma della sentenza gravata, il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile. La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese del doppio grado, esclusa la condanna anche in ragione della soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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