Risarcimento del danno da gara illegittima e mancata impugnazione degli atti successivi (TAR Puglia n. 882 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno conseguente all’adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi, la parte che agisca ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm. deve osservare la diligenza richiesta nella tutela dei propri diritti, anche mediante la tempestiva impugnazione degli atti lesivi. La mancata impugnazione dei provvedimenti successivi di affidamento, quando non comporti un apprezzabile sacrificio, integra un elemento valutabile ai fini della responsabilità e elide il nesso causale, in applicazione dell’art. 1227, comma 2, cod. civ. Il danno da perdita di chance non è configurabile quando il vantaggio sperato riguardi una concessione meramente stagionale e gli atti che ne hanno consentito il rinnovo siano divenuti inoppugnabili. La condotta discriminatoria dell’amministrazione, accertata con sentenza passata in giudicato, fonda la responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. e consente il riconoscimento del mancato guadagno e della svalutazione dell’avviamento, quest’ultima liquidata in via equitativa ex art. 1226 cod. civ..
Il Fatto
La Ditta individuale ricorrente, esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, partecipava alla gara indetta dal Comune per l’assegnazione di uno stallo in località turistica per la stagione estiva 2020. Il posteggio veniva assegnato alla Ditta controinteressata con determina del maggio 2020, in applicazione di una lex specialis che prevedeva un punteggio aggiuntivo per i concorrenti di sesso femminile.
Con sentenza n. 935/2021, passata in giudicato, la Sezione dichiarava illegittimi tali provvedimenti per violazione dei principi comunitari di parità di trattamento e di non discriminazione. La ricorrente proponeva quindi domanda autonoma di risarcimento ex art. 30, comma 5, cod. proc. amm., chiedendo il ristoro del mancato guadagno per il 2020, dei pregiudizi per la stagione 2021, della svalutazione dell’avviamento e della perdita di chance legata a una pretesa proroga sino al 2032.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene la domanda parzialmente fondata. Quanto alla stagione 2020, la responsabilità dell’amministrazione è desunta dalla palese adozione di una lex specialis e di provvedimenti applicativi discriminatori, già accertati in sede giurisdizionale. Tale condotta integra un illecito aquiliano ex art. 2043 cod. civ., non scusabile, cui consegue il riconoscimento del mancato guadagno.
Il danno da utile non percepito è quantificato nella differenza tra il reddito netto del 2019 e quello effettivamente prodotto nel 2020, pari a Euro 22.483,00, sulla base della documentazione prodotta. La svalutazione dell’avviamento commerciale, invece, non è provata secondo i criteri indicati dalla ricorrente: il Tribunale la liquida equitativamente ex art. 1226 cod. civ. in Euro 2.000,00.
È respinta la domanda relativa ai pregiudizi per la stagione 2021. Gli atti di affidamento per quell’anno non sono stati impugnati. Richiamando l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 3/2011, il Collegio afferma che il giudice deve valutare anche la diligenza del privato nella tutela dei propri diritti. La ricorrente avrebbe potuto evitare gli ulteriori pregiudizi impugnando tempestivamente l’affidamento: tale omissione elide il nesso causale ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod. civ..
Parimenti respinta è la pretesa perdita di chance per la proroga sino al 2032: la concessione era meramente stagionale e l’affidamento per il 2021 era ormai inoppugnabile. Il Comune è quindi condannato al pagamento complessivo di Euro 24.483,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto illecito, trattandosi di debito di valore. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito