Sanzioni per tardivo pagamento del contributo concessorio ed escussione della fideiussione (C.G.A.R.S. n. 82 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative per il mancato o ritardato pagamento del contributo concessorio previste dall’art. 50 della legge regionale siciliana n. 71/1978 non distinguono tra oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. La lettura sistematica dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, che articola il contributo in due componenti, e della norma sanzionatoria impone un’unica decorrenza del termine, individuata nel sessantesimo giorno successivo all’ultimazione dei lavori. Il potere sanzionatorio è vincolato e non richiede alcuna valutazione discrezionale dell’Amministrazione, restando irrilevante che la nota di rateizzazione non menzioni le sanzioni. Il Comune creditore non è gravato da alcun onere collaborativo di sollecitazione del pagamento né di preventiva escussione della fideiussione, non essendo l’inerzia dell’Amministrazione assimilabile a violazione della buona fede.

Il Fatto

Il Comune aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento degli oneri concessori relativi a un titolo edilizio del 2005 e delle connesse sanzioni pecuniarie per il ritardo. L’opponente eccepiva l’intervenuta prescrizione delle sanzioni, sostenendo che la nota comunale di rateizzazione avesse riconosciuto la decadenza del potere sanzionatorio, e contestava la mancata escussione delle due polizze fideiussorie rilasciate a garanzia del debito, in violazione dei principi di leale collaborazione e affidamento e degli artt. 1227 e 1175 cod. civ.

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, riuniti i ricorsi, rigettava l’opposizione e confermava la condanna al pagamento della somma ingiunta, oltre spese. L’opponente proponeva appello, riproponendo sostanzialmente le medesime censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi e conferma la sentenza. Sul primo, l’appellante sosteneva che la decorrenza del termine dal sessantesimo giorno dall’ultimazione dei lavori valesse solo per il costo di costruzione e non per gli oneri di urbanizzazione. La tesi è giudicata priva di fondamento: l’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 configura il contributo come un’unica prestazione articolata in due componenti, mentre l’art. 50 della legge regionale n. 71/1978 sanziona indistintamente il mancato o ritardato pagamento del contributo. La lettura sistematica delle due disposizioni postula quindi un’unica decorrenza, in coerenza con la giurisprudenza che considera il contributo concessorio globalmente inteso (Cons. Stato n. 4123/2018; n. 5818/2012; C.G.A.R.S. n. 357/2020).

Il Collegio rileva inoltre che l’Amministrazione ha notificato plurimi atti interruttivi nel corso degli anni. La circostanza che la nota di rateizzazione non menzionasse le sanzioni è irrilevante: il potere sanzionatorio trova fondamento diretto nella legge e risponde a un potere vincolato, attivato dal solo presupposto fattuale del ritardo nel pagamento da parte dell’intestatario del titolo edilizio.

Sul secondo motivo, la Corte ne rileva in via preliminare la inammissibilità per violazione dell’art. 101 cod. proc. amm., essendo stata la censura pedissequamente riproposta senza specifica confutazione delle ragioni del primo giudice. Nel merito, richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 24 del 7 dicembre 2016 e di Cons. Stato, sez. II, n. 229 del 2021, il Collegio esclude che la semplice inerzia dell’Amministrazione possa essere assimilata a un contegno contrario a buona fede.

L’art. 1227 cod. civ. non costituisce base giuridica per un onere collaborativo del Comune nell’immediata attuazione del rapporto obbligatorio, poiché la maggiorazione per ritardo prevista dall’art. 42 del d.P.R. n. 380/2001 ha natura di sanzione pecuniaria, non risarcitoria né corrispettiva. Il creditore non è onerato di escutere preventivamente il fideiussore prima di agire verso il debitore principale, salvo clausola contrattuale contraria. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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