Accesso civico generalizzato ai dati dei laboratori privati che svolgono test SARS-CoV-2 (TAR Puglia n. 889 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso civico generalizzato è sindacabile con l’azione ex art. 116 c.p.a., in forza del richiamo contenuto nell’art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013, letto secondo la ratio della disposizione e nonostante il comma 6 imponga la conclusione con provvedimento espresso. Gli obblighi di trasparenza si estendono, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013, agli enti di diritto privato che esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni. Il laboratorio privato autorizzato dal Ministero della salute a eseguire test RT-PCR per SARS-CoV-2 svolge attività di pubblico interesse e rientra tra i soggetti destinatari dell’accesso civico generalizzato. La legittimazione soggettiva del richiedente non è sottoposta ad alcuna limitazione, né è richiesta motivazione sull’interesse. Il diritto postula che i dati richiesti siano nella disponibilità del soggetto intimato.

Il Fatto

La ricorrente presenta in data 20 novembre 2023 un’istanza di accesso civico ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013, volta a conoscere la data in cui un laboratorio di analisi privato è stato autorizzato dal Ministero della salute a svolgere i test in vitro RT-PCR e il numero di test risultati positivi al virus SARS-CoV-2 inviati alle Aziende sanitarie regionali.

Il laboratorio non si costituisce in giudizio. La ricorrente agisce ex art. 116 c.p.a. per l’accertamento del diritto all’accesso e la condanna all’ostensione; in subordine, ove si ritenga applicabile il rito sul silenzio, chiede l’accertamento dell’obbligo di provvedere ex art. 117 c.p.a. con conversione del rito. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2024 la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Sul piano procedurale il Collegio affronta la qualificazione dell’inerzia. Non è rintracciabile, per l’accesso civico generalizzato, una norma analoga all’art. 25 della legge n. 241/1990 che tipizzi come rigetto il silenzio. Il comma 6 dell’art. 5 d.lgs. n. 33/2013 impone la conclusione con provvedimento espresso, escludendo il silenzio rigetto. Il Collegio richiama la terza Sezione del Consiglio di Stato, che valorizzando la ratio del comma 7 ha ritenuto ammissibile il rito dell’accesso in luogo dell’azione avverso il silenzio. Il richiamo all’art. 116 c.p.a. e il riferimento agli “obblighi di trasparenza” vanno letti come richiamo a tutte le forme di accesso previste dal d.lgs. n. 33/2013. L’azione è pertanto ammissibile.

Nel merito soggettivo, il Collegio afferma la legittimazione passiva del laboratorio. L’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 estende gli obblighi di trasparenza agli enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici. In forza dell’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della salute, il laboratorio svolge i test RT-PCR che confluiscono nella piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità per la misurazione dei dati epidemiologici.

Il Collegio sottolinea che la ricorrente ha dimostrato l’inserimento del laboratorio nell’elenco dei soggetti autorizzati dal Ministero della salute, previa indicazione regionale, a effettuare la diagnosi molecolare secondo protocolli di Real Time PCR. Ne deriva che il laboratorio pone in essere un’attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, giacché mediante i test in vitro viene effettuato il rilevamento dei dati pandemici, con attività di indubbia valenza pubblica. Non contestata l’entità del bilancio, assume valore decisivo che le informazioni attengano ad attività di pubblico interesse, soggetta ad accesso ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013.

Il Collegio ricostruisce la fisionomia dell’accesso civico generalizzato, che concerne dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. La legittimazione è riconosciuta a chiunque, senza requisiti di qualificazione e senza motivazione sull’interesse, come dispone il comma 3 dell’art. 5 d.lgs. n. 33/2013. Il diritto postula che la documentazione sia nella disponibilità del soggetto intimato. Nel caso concreto i dati rientrano tra quelli accessibili, non emergendo alcuno dei limiti dell’art. 5-bis, e sono nella disponibilità del laboratorio.

Il ricorso è quindi accolto. Il Collegio ordina al laboratorio di consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Dispone la compensazione delle spese per la novità della questione e la natura seriale del contenzioso. Rigetta la richiesta di somma equitativamente determinata ex art. 26 c.p.a., non avendo tale condanna finalità risarcitorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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