Improcedibilità per rinuncia all’interesse alla decisione (TAR Lazio n. 12311 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione, che può intervenire anche nell’imminenza dell’udienza, provoca la presa d’atto del giudice, che non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La conseguente pronuncia è dichiarata improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con possibilità di compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato il giudizio di non idoneità agli accertamenti attitudinali, reso dalla Commissione presso il Centro Psicotecnico del Ministero dell’Interno, nell’ambito del concorso pubblico per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato. Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, proposti avverso il decreto di approvazione della graduatoria di merito, il candidato chiedeva l’annullamento degli atti lesivi, previa sospensione, e l’accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dato atto che, nell’imminenza dell’udienza di smaltimento dell’arretrato, il ricorrente aveva depositato una memoria con cui dichiarava di non aver più interesse alla decisione del ricorso. La dichiarazione, intervenuta il 12 marzo 2026, ha reso la controversia priva dell’oggetto sostanziale, non essendovi più alcuna utilità concreta perseguita dall’azione.
Richiamando un precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4033 del 2024, il Collegio ha chiarito che nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente, sino alla trattenuta della causa in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice. Questi, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
In applicazione di tale principio, il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., compensando le spese di lite in ragione della definizione in rito del giudizio e del suo andamento.
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Nota della Redazione
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