Silenzio inadempimento della Regione sull’istanza di rimborso DPI delle RSA (TAR Calabria n. 892 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere amministrativo discrezionale di valutare l’opportunità di riconoscere un ristoro economico non esime l’amministrazione dall’obbligo di riscontrare con provvedimento espresso l’istanza del privato. La posizione del soggetto che invoca il beneficio si configura in termini di interesse legittimo, con la conseguenza che l’azione amministrativa resta sottoposta alla disciplina generale del procedimento. La discrezionalità nell’an attiene all’esito della decisione e non consente una condotta meramente inerte. Sussiste pertanto il silenzio inadempimento ogniqualvolta la Regione, ricevuta la richiesta, non si determini nei termini di legge, anche quando la soluzione prospettata sia negativa, purché congruamente motivata.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata accreditata, che gestisce una RSA con sezione medicalizzata, chiede alla Regione il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di DPI negli anni 2020, 2021 e 2022, durante l’emergenza pandemica. A fondamento della richiesta invoca l’equiparazione delle residenze ai presidi ospedalieri ai fini dell’accesso prioritario alle forniture, disposta dall’art. 1-ter, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020, e le misure di sostegno previste dall’art. 19-nonies d.l. n. 137/2020.

La Regione non dà alcun riscontro all’istanza. La società propone allora ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio, chiedendo la condanna delle amministrazioni a provvedere e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario. Si costituiscono la Regione, l’ASP territoriale e il Commissario ad acta, eccependo ciascuno il proprio difetto di legittimazione passiva; il Commissario deduce anche l’inammissibilità per assenza di un obbligo giuridico di provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondate le eccezioni di carenza di legittimazione sollevate dall’ASP e dal Commissario. L’art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020 individua infatti nelle Regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, i soggetti tenuti a valutare l’opportunità di riconoscere la remunerazione. La legittimazione passiva spetta dunque alla Regione.

Nel merito, la norma attribuisce alla Regione un potere amministrativo discrezionale, rispetto al quale la posizione dei potenziali beneficiari si configura in termini di interesse legittimo. Ne consegue che l’azione amministrativa è sottoposta alla disciplina generale sul procedimento. Ricevuta l’istanza, la Regione era tenuta ad avviare il procedimento e a concluderlo con una determinazione nei termini della l. n. 241/1990.

Il Tribunale richiama i propri precedenti conformi (sentenze n. 627/2025, n. 624/2025, n. 446/2025 e n. 231/2025): la Regione ha imposto alle strutture restrizioni e adeguamenti, generando costi superiori a quelli contrattualizzati, senza remunerarli né illustrare le ragioni della mancata erogazione. Un obbligo di provvedere sussiste in tutte le fattispecie in cui ragioni di giustizia ed equità impongano una decisione, ogni volta che la realizzazione della pretesa dipenda dall’intermediazione del pubblico potere.

L’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990 impone l’adozione di un provvedimento espresso anche in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità della domanda, ammettendo solo una redazione semplificata e non una condotta inerte. La complessità e la novità dell’emergenza richiedevano anzi una decisione motivata.

Va respinta l’eccezione del Commissario, che dalla discrezionalità nell’an deduce l’insussistenza dell’obbligo di provvedere. La discrezionalità nell’an non vincola l’amministrazione nelle determinazioni finali, ma non la esime dal riscontrare l’istanza. La pronuncia richiamata dal Commissario, Cons. Stato, sez. III, n. 4337 del 2024, è inconferente, perché riguarda un caso in cui un riscontro espresso, seppur negativo, era stato reso. Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria del silenzio e condanna della Regione a provvedere entro trenta giorni; spese a carico della Regione, compensate con le altre amministrazioni per la novità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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