Interdittiva antimafia e rapporto di parentela: irrilevante la mancanza di cointeressenza economica (TAR Calabria n. 903 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia costituisce misura di prevenzione che prescinde dall’accertamento di responsabilità penali e si fonda su elementi sintomatici e indiziari, valutati dal Prefetto nell’esercizio di ampia discrezionalità, sindacabile sotto il profilo della logicità. Gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, ma nel loro quadro indiziario complessivo, dovendo emergere la ragionevole prognosi, secondo la logica del più probabile che non, di un tentativo di condizionamento dell’attività d’impresa. In tale valutazione il rapporto di parentela, per la prossimità del vincolo o per altre caratteristiche concrete, può fondare il giudizio di verosimiglianza che le decisioni sull’attività siano influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata, senza che rilevi la mancanza di una cointeressenza economica del congiunto. Le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 presuppongono l’agevolazione occasionale e non sono applicabili quando il quadro indiziario evidenzi un rischio attuale di condizionamento.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una rivendita ordinaria con annessa attività e di un esercizio di vicinato in Cetraro, ha impugnato l’informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Cosenza, unitamente agli atti consequenziali: l’avvio del procedimento di decadenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il provvedimento di decadenza del Comune di Cetraro e, con motivi aggiunti, il provvedimento di decadenza della rivendita con chiusura immediata e divieto di vendita dei generi di monopolio.

L’interdittiva si fondava sul rapporto di parentela con un congiunto condannato in via definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso, sulla significativa differenza tra il prezzo di cessione dell’esercizio e il suo valore reale, nonché sulla presenza in rivendita del precedente titolare. Respinta la tutela cautelare, il Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia ai soli fini della celere trattazione del merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i consolidati principi in materia, rilevando che l’informativa interdittiva è espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale e non richiede un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello dell’accertamento penale. È sufficiente un quadro indiziario complessivo da cui emerga l’attendibilità del pericolo di infiltrazione, potendo le indagini risalire anche a eventi verificatisi a distanza di tempo.

Applicando tali coordinate, il Tribunale ritiene che l’informativa si fondi su un ampio e solido compendio: la condanna passata in giudicato del congiunto per associazione mafiosa, la presenza presso la ricevitoria del precedente proprietario giustificata da un contratto di lavoro perfezionatosi dopo l’audizione della ricorrente, la convivenza con un soggetto destinatario di misura cautelare per traffico di stupefacenti e controllato in compagnia di soggetti controindicati, la titolarità da parte di questi di un’impresa attinta da distinta interdittiva.

Le deduzioni difensive — l’assenza di cointeressenza economica del congiunto perché detenuto, l’occasionalità dei contatti, l’estraneità della famiglia al processo per narcotraffico, la giustificazione del prezzo e dell’assunzione — sono disattese perché valutate in un’ottica non atomistica. Il quadro, in prospettiva complessiva, sorregge la ragionevole prognosi che le decisioni d’impresa possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata attraverso la famiglia o mediante il contatto con il congiunto. Non risulta perciò implausibile la valutazione del Prefetto sul tentativo della cosca di operare un controllo territoriale sugli esercizi commerciali del centro storico.

Quanto alla mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, la doglianza è infondata: non è ravvisabile il requisito dell’agevolazione occasionale in ragione degli elementi da cui si è desunto il rischio di condizionamento. Ricorso e motivi aggiunti sono quindi respinti, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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