Insulti razzisti allo stadio legittimano il DASPO anche dopo l’archiviazione penale (TAR Lombardia n. 188 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO adottato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e b), legge n. 401/1989 per insulti razzisti proferiti in occasione di una manifestazione sportiva non diviene illegittimo per effetto della successiva archiviazione del procedimento penale, operando il principio del tempus regit actum e restando autonomo il giudizio amministrativo di pericolosità rispetto all’accertamento penalistico. La condotta ingiuriosa di matrice razzista, per il suo carattere intimidatorio e la sua idoneità a turbare l’ordine pubblico negli impianti sportivi, integra gli estremi richiesti dalla norma. Tuttavia, l’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989, nel prevedere che i DASPO “sono revocati o modificati” al venire meno delle condizioni, configura un’autotutela doverosa nell’an: sopravvenuto un provvedimento dell’autorità giudiziaria, l’Amministrazione è tenuta ad avviare il riesame e a concluderlo con provvedimento espresso, restando libera nel contenuto. Competente è il Questore, non il dirigente della Divisione Anticrimine.

Il Fatto

Con provvedimento dell’11 maggio 2023 il Questore di Bergamo ha irrogato al ricorrente un DASPO di cinque anni. Il destinatario, presente sugli spalti durante la partita Atalanta-Juventus del 7 maggio 2023, aveva ripetuto insieme ad altri tifosi un insulto di matrice razzista nei confronti di un calciatore di nazionalità serba. Per tale condotta era stato indagato per il reato di cui all’art. 604-bis, comma 1, lett. a), cod. pen., con l’aggravante dell’art. 61, n. 11-sexies, cod. pen..

Successivamente, il GIP ha disposto l’archiviazione perché il fatto non costituisce reato, qualificando la condotta come mera ingiuria depenalizzata. Il ricorrente ha quindi chiesto la revoca del DASPO ex art. 6, comma 5, legge n. 401/1989; l’istanza è stata rigettata con atto del dirigente della Divisione Anticrimine. Ha impugnato sia il DASPO sia il diniego di revoca con ricorso e motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso principale. Quanto all’omessa comunicazione di avvio, le esigenze di celerità connesse alla natura preventiva del provvedimento, legate alla calendarizzazione degli incontri successivi, giustificano la deroga; opera comunque l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, avendo l’Amministrazione dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Sul rapporto con l’archiviazione penale, il TAR esclude che il provvedimento successivo possa incidere sulla legittimità del DASPO. Vale il tempus regit actum, e il parametro valutativo dell’Amministrazione non dipende dal positivo vaglio penalistico: una condotta non integrante reato può comunque creare pericoli per l’ordine pubblico negli impianti sportivi. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. III, n. 92 del 2016 e Cons. Stato, sez. III, n. 730 del 2023. Nel caso concreto, i cori hanno indotto l’arbitro a sospendere due volte la gara e hanno provocato attriti tra le tifoserie: la condotta rientra nell’art. 6, comma 1, lett. a) e b), legge n. 401/1989. La pronuncia di segno contrario richiamata dal ricorrente è ritenuta non pertinente.

Quanto ai luoghi interdetti, il TAR li ritiene indicati con sufficiente precisione e leggibili secondo ragionevolezza e buona fede. La durata quinquennale è legittima: per chi è già stato destinatario di un DASPO, l’art. 6, comma 5 fissa il minimo in cinque anni, e la circostanza che il precedente sia scaduto è irrilevante.

Il motivo aggiunto è invece fondato. Il diniego di revoca è qualificabile come autotutela doverosa nell’an: l’uso dell’indicativo “sono revocati o modificati” impone all’Amministrazione di valutare le sopravvenienze, tra cui i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, e di motivare la propria determinazione, in coerenza con la finalità preventiva del DASPO e con il sacrificio della libertà di circolazione ex art. 16 Cost.. Il decreto di archiviazione imponeva l’avvio del riesame. Nel merito, è fondata la censura di incompetenza: la competenza spetta al Questore, non al dirigente della Divisione Anticrimine. L’atto è annullato e il Questore deve provvedere entro novanta giorni, senza vincolo sul contenuto. Spese compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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