Sconto tariffe sanitarie e tetti di spesa: risarcimento negato senza nesso causale (TAR Sardegna n. 904 del 14.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da illegittima applicazione dello sconto sulle tariffe di remunerazione delle prestazioni specialistiche non può essere accolta quando il pregiudizio lamentato non costituisce effetto diretto del provvedimento annullato, ma deriva dalla successiva rimodulazione del volume delle prestazioni disposta dall’amministrazione regionale con atto non impugnato. Il tetto di spesa sanitario costituisce vincolo ineludibile e misura delle prestazioni che il Servizio sanitario nazionale può acquistare: la struttura che lo abbia interamente conseguito non subisce alcun danno pari alla differenza tra tariffe piene e tariffe scontate. La mancanza del nesso di causalità esclude in radice l’elemento oggettivo dell’illecito. Non sussiste, inoltre, la colpa d’apparato quando l’operato illegittimo si inserisce in un contesto normativo e giurisprudenziale incerto, non ancora definito al momento dell’adozione dell’atto.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un laboratorio di analisi chimico-cliniche accreditato. Per l’anno 2018 ha ricevuto dall’azienda sanitaria un tetto di spesa annuo e mensile, applicando alle prestazioni le tariffe decurtate del 20 per cento in forza dello art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006, come imposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 21/12 del 24.04.2018 e dallo schema contrattuale per il triennio 2018-2020.

Tali atti erano già stati annullati con la sentenza del TAR Sardegna n. 981 del 16.11.2018, divenuta irrevocabile. La società ha quindi chiesto la condanna in solido della Regione e dell’azienda sanitaria al pagamento di quanto decurtato a titolo di sconto, corrispondente alla differenza tra tariffe integrali e tariffe ridotte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la domanda sul primo e decisivo rilievo del nesso causale. La Regione, preso atto delle statuizioni giurisdizionali, ha neutralizzato l’incremento tariffario con la deliberazione n. 61/26 del 18.12.2018, mantenendo fermo il tetto di spesa e rideterminando in diminuzione il volume delle prestazioni, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992. È questa scelta organizzativa, e non la decurtazione annullata, ad aver generato il lamentato vulnus.

La deliberazione del 2018 non è stata impugnata sul punto. Il richiamo al diverso gravame proposto non è utile, perché diretto contro profili differenti del contenuto dispositivo plurimo dell’atto. La stessa pronuncia di annullamento aveva del resto demandato all’amministrazione la valutazione degli effetti sui tetti di spesa. Il venir meno del nesso eziologico esclude la configurabilità dell’elemento oggettivo dell’illecito.

Il danno è carente anche sotto altro profilo. La società ha individuato il pregiudizio nella differenza tra quanto percepito e l’importo a tariffa integrale, ma in tal modo pretenderebbe di superare l’originario tetto di spesa, che invece ha interamente conseguito. Il vincolo del tetto è ineludibile, come afferma la giurisprudenza amministrativa richiamata. Il risarcimento finirebbe così per assumere funzione sanzionatoria.

Il pregiudizio realmente configurabile sarebbe quello dei maggiori costi sostenuti per erogare le prestazioni eccedenti, ma la parte avrebbe dovuto provarlo ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.a. e dell’art. 2697 cod. civ. La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alla prova disponibile e non offerta.

Da ultimo, il Collegio esclude la colpa d’apparato. La deliberazione regionale si inseriva in un quadro normativo incerto, con pronunce di primo grado e prassi di altre regioni favorevoli all’estensione temporale dello sconto. Non appena il quadro interpretativo si è definito, l’amministrazione è intervenuta con la nuova deliberazione. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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