Esecuzione del giudicato va letta nel tenore letterale e nella motivazione (C.G.A.R.S. n. 906 del 13.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudicato amministrativo va eseguito secondo il tenore letterale del dispositivo, integrato e chiarito dalla motivazione della sentenza da ottemperare. L’amministrazione debitrice non può opporre una lettura alternativa del decisum che si ponga in contrasto con le statuizioni espresse dal giudice. Ove il dispositivo accerti il diritto del dipendente a percepire il trattamento economico al netto delle ritenute previdenziali e fiscali a carico dell’azienda, è illegittimo il modus operandi che deduce tali oneri dal compenso lordo, riducendo il monte ore e il trattamento economico. La motivazione della sentenza da eseguire, quando inequivoca e coerente con il dispositivo, preclude ogni diversa interpretazione del giudicato.
Il Fatto
Alcuni medici veterinari specialisti ambulatoriali, in servizio presso l’azienda sanitaria provinciale, ottengono dal Tribunale di Enna una sentenza che accerta il loro diritto a percepire il trattamento economico al netto delle ritenute ENPAV e IRAP poste a carico dell’azienda, e a vedersi attribuito un monte ore settimanale proporzionale alla retribuzione lorda in godimento alla data del 31.12.2008.
Avviata l’esecuzione, insorgono contestazioni sulla corretta ottemperanza al capo relativo al monte ore. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, dichiara su tale punto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, accoglie invece la domanda relativa al trattamento economico e nomina un commissario ad acta. L’azienda appella, sostenendo la legittimità del proprio operato e di non essere tenuta a eseguire il giudicato nella parte sugli oneri ENPAV e IRAP.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello rilevando che le argomentazioni dell’azienda si pongono in stridente contrasto con il tenore letterale del giudicato, oltre che con passaggi inequivoci della motivazione della sentenza da ottemperare.
La sentenza del Tribunale di Enna sanziona espressamente il comportamento dell’azienda che rideterminava il compenso annuo lordo deducendo dall’importo complessivo gli oneri ENPAV e IRAP dovuti dal datore di lavoro, riducendo così il monte ore e il trattamento economico dei ricorrenti.
Quanto alla tesi dell’appellante, secondo cui la questione degli oneri si porrebbe solo a monte, nella determinazione del budget complessivo, la Corte richiama il passaggio in cui la sentenza da eseguire chiarisce che la retribuzione oraria non va calcolata tenendo conto dell’ENPAV e dell’IRAP, oneri previdenziali e finanziari a carico dell’azienda, non essendo comprovato che il loro versamento avrebbe superato il budget disponibile.
Il Collegio sottolinea poi che l’addebito al dipendente degli oneri gravanti sul datore di lavoro determina una ingiusta decurtazione del trattamento economico. La puntuale motivazione della sentenza da eseguire, coerente con il dispositivo, preclude ogni altra interpretazione del giudicato richiesta dall’appellante. L’appello è quindi respinto e la sentenza confermata, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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