Sospensione dei termini procedimentali ammessa solo nei casi di legge (Cons. Stato n. 9110 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento amministrativo che consegua obbligatoriamente a un’istanza deve concludersi con provvedimento espresso entro i termini di legge, anche quando l’istanza sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. La sospensione dei termini è ammessa, ai sensi dell’art. 2, comma 7, legge n. 241/1990, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, e solo per l’acquisizione di informazioni o certificazioni non altrimenti disponibili. È pertanto illegittima la sospensione provvisoria dei termini del procedimento autorizzatorio disposta dal Commissario straordinario di governo della ZES in attesa della definizione, tra istante e Regione, delle questioni relative alle autorizzazioni ambientali. Il potere di concludere il procedimento con un rigetto, ove ne ricorrano i presupposti, non giustifica l’inerzia né una dilatazione unilaterale dei tempi procedimentali.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un’installazione I.P.P.C. in forza di autorizzazione integrata ambientale e presenta, nell’ottobre 2022, allo sportello unico digitale della ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata un’istanza di VIA-VINCA-AIA per ampliamento dell’impianto esistente. L’istanza viene trasmessa alla Regione e al Commissario ZES. L’Ufficio compatibilità ambientale regionale contesta la competenza a convocare la conferenza di servizi, ritenendola spettante all’autorità competente. Il Commissario conferma la convocazione ai sensi dell’art. 5-bis d.l. n. 91/2017 e dell’art. 26-bis d.lgs. n. 152/2006; la conferenza si svolge senza i rappresentanti regionali e non approda ad alcuna decisione.

La Regione respinge l’istanza nel maggio 2023. Il Commissario, nel giugno 2023, dispone la sospensione provvisoria dei termini del proprio procedimento per un periodo non superiore a novanta giorni, in attesa della definizione della questione tra istante e Regione. Il TAR Basilicata annulla i provvedimenti con sentenza breve. Propongono appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario ZES.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e ritiene infondata la lettura della sentenza di primo grado prospettata dagli appellanti. Il TAR ha annullato la sospensione perché illegittima rispetto al modello procedimentale dell’art. 14-ter, comma 2, legge n. 241/1990, non perché la conclusione del procedimento dovesse necessariamente coincidere con il rilascio dell’autorizzazione. Il potere esercitato è discrezionale e può sfociare anche in un rigetto.

Il nucleo del ragionamento è l’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, che impone alle pubbliche amministrazioni il dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Tale dovere non è derogato neppure quando l’istanza sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata: in tali ipotesi l’amministrazione conclude con provvedimento espresso in forma semplificata, con motivazione sintetica.

Il comma 7 dello stesso articolo circoscrive la sospensione dei termini a un’ipotesi rigorosa: una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

La sospensione disposta dal Commissario per novanta giorni, in attesa della definizione di una questione tra istante e Regione, esce da questi rigidi presupposti. Non si tratta di acquisizione documentale, ma di una dilatazione unilaterale dei tempi per ragioni di opportunità. Il provvedimento contrasta quindi con l’art. 2, comma 7, legge n. 241/1990. L’appello è respinto e le spese del grado sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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