Piano attuativo decaduto: obbligo di motivare l’interesse improcrastinabile (Cons. Stato n. 9114 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 17, comma 3, della l. n. 1150 del 1942, nel consentire al Comune di accogliere, decorso il termine biennale, proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti di un piano particolareggiato decaduto, subordina l’esercizio di tale potere alla previa verifica della sussistenza di un interesse improcrastinabile dell’amministrazione a dotare le aree di infrastrutture e servizi. L’ampia discrezionalità pianificatoria non esonera il Comune dall’onere di motivare in concreto su tale presupposto, non essendo sufficiente il richiamo generico all’interesse pubblico emergente dagli atti endoprocedimentali. In difetto, gli atti di approvazione del piano progetto unitario sono illegittimi per difetto di motivazione e di istruttoria, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 17 della l. n. 1150 del 1942, restando ferma la potestà dell’amministrazione di rideterminarsi.
Il Fatto
Il proprietario di un’area di ridotte dimensioni, ricompresa in un comparto interessato da un piano attuativo unitario approvato nel 2009 e mai attuato, decadeva per decorrenza del termine decennale. Altri proprietari del medesimo comparto presentavano un piano progetto unitario che escludeva la porzione dell’istante, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. n. 1150 del 1942. Dopo una diffida e un articolato scambio di note, il Comune approvava il piano con deliberazione consiliare.
Il proprietario escluso impugnava la deliberazione e gli atti presupposti davanti al TAR Calabria, che accoglieva il ricorso sul primo motivo, ravvisando l’assenza del presupposto dell’interesse improcrastinabile. Il Comune proponeva appello, riproponendo le eccezioni di tardività e di carenza di interesse e deducendo l’erronea interpretazione della norma urbanistica e l’ampiezza della propria discrezionalità pianificatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto alla tardività dell’impugnazione della deliberazione consiliare, il termine decorre, ex art. 41 c.p.a., dalla scadenza della pubblicazione all’albo pretorio, avvenuta il 1° aprile 2022: la notificazione del ricorso è dunque tempestiva. La deliberazione di Giunta è invece atto presupposto, non direttamente lesivo, e non andava impugnata autonomamente.
Infondata è anche l’eccezione di carenza di interesse: il proprietario non aderente al progetto può impugnare la pianificazione che coinvolge le proprietà del medesimo comparto, poiché il riparto della capacità edificatoria può incidere sul valore del suo immobile.
Nel merito, la questione centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 17, comma 3, della l. n. 1150 del 1942. La norma consente l’attuazione parziale di un piano decaduto, ma subordina il potere comunale alla sussistenza di un interesse improcrastinabile a dotare le aree di infrastrutture e servizi. Il percorso è bifasico: l’amministrazione verifica prima tale interesse e solo in caso positivo procede alla creazione del sub-comparto, secondo il principio già affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 8383/2019.
Il Collegio riconosce l’ampia discrezionalità in materia urbanistica, ma rileva che l’uso dell’aggettivo “improcrastinabile” impone una motivazione concreta, non surrogabile dal richiamo a relazioni o atti preparatori. Nel caso esaminato tale motivazione non è rinvenibile, neppure implicitamente, nelle deliberazioni impugnate.
Ne consegue la conferma della decisione di primo grado: gli atti sono illegittimi per difetto di motivazione e di istruttoria, con salvezza della potestà amministrativa di rideterminarsi in modo conforme a legge. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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