Canone demaniale rideterminato per legge e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Toscana n. 511 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto il pagamento del canone di una concessione demaniale marittima, rideterminato dall’amministrazione comunale in applicazione di criteri fissati direttamente dalla legge, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La posizione del concessionario è di diritto soggettivo, perché l’ente si limita a svolgere un’attività vincolata senza esercitare alcun potere di intervento a tutela di interessi generali. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., sono riservate al giudice ordinario le controversie su indennità, canoni e altri corrispettivi inerenti ai rapporti di concessione, purché di contenuto meramente patrimoniale. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il Fatto
I titolari di una concessione demaniale marittima, corrispondente a una cabina ad uso balneare privato, hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha richiesto il pagamento del canone per l’anno 2022, quantificato in euro 2.698,75 (euro 2.500,00 oltre aggiornamento ISTAT). La concessione, di durata originaria di 72 mesi, era stata prorogata fino al 2033.
I ricorrenti lamentano che l’incremento, pari a molte volte il canone sino ad allora corrisposto, deriva dall’applicazione dei criteri introdotti dall’art. 100, comma 4, del d.l. n. 104/2020 e sarebbe lesivo dell’art. 3 Cost., non avendo considerato le diverse posizioni degli assegnatari delle varie tipologie di concessioni. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, richiamando una precedente decisione della stessa Sezione relativa al canone 2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione processuale e la ritiene fondata, richiamando espressamente la propria precedente pronuncia sulla medesima fattispecie riferita all’anno 2021, TAR Toscana n. 908/2024.
Il dato dirimente è la natura dell’attività svolta dall’amministrazione. Il Comune ha rideterminato il canone limitandosi ad applicare un aumento già stabilito dalle disposizioni normative richiamate nel provvedimento, ossia il d.l. n. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020. Si tratta dunque di attività vincolata, che non lascia spazio a valutazioni discrezionali e che individua una situazione giuridica di diritto soggettivo in capo al concessionario.
Su questa base opera il riparto fissato dall’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., che riserva al giudice ordinario ogni controversia relativa a indennità, canoni e altri corrispettivi inerenti ai rapporti di concessione.
Il Tribunale richiama il costante orientamento inaugurato da Cass. Sez. Un. n. 411/2007 e ripreso dal Cons. Stato n. 586 del 2009: sono attribuite al giudice ordinario le controversie con contenuto meramente patrimoniale, attinenti al rapporto interno tra amministrazione concedente e concessionario, schematizzabili nel binomio obbligo-pretesa, senza che assuma rilievo un potere di intervento riservato alla pubblica amministrazione per la tutela di interessi generali.
Applicando tali principi, il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario territorialmente competente. Restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. (traslatio iudicii). Le spese sono compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.