Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per il Ministero inadempiente (TAR Marche n. 917 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e lo dichiara con sentenza, assegnando un termine perentorio per il pagamento. La mancata ricezione, da parte dell’ufficio competente, di autonome richieste di pagamento non integra causa di inottemperanza giustificata, trattandosi di questione interna all’amministrazione. La nomina del commissario ad acta consente di escludere la penalità di cui all’art. 114 c.p.a., perché il sollecito adempimento è già assicurato dalla misura sostitutiva. Il regolamento delle spese segue la soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Ancona del 29 ottobre 2015, confermata dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza pubblicata il 30 dicembre 2019 e, quanto all’inammissibilità dei ricorsi, dall’ordinanza della Sezione Lavoro della Cassazione pubblicata il 25 ottobre 2023. Il primo grado aveva condannato in solido, tra gli altri, il Ministero dell’Interno al risarcimento di un grave infortunio sul lavoro, oltre interessi legali e spese.
Il ricorrente espone di avere incassato acconti da alcuni condebitori solidali e di essere ancora creditore della somma residua, comprensiva degli interessi. Poiché il Ministero dell’Interno non ha versato alcunché, chiede l’ordine di pagamento, la condanna per ogni ulteriore ritardo ai sensi dell’art. 114 c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’Economia, destinatario della notifica, non è destinatario di alcuna pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la relazione depositata dal Ministero dell’Interno non nega l’inadempimento, salvo che per alcuni pagamenti relativi alle spese dei consulenti tecnici. La circostanza che l’ufficio competente non abbia ricevuto richieste di pagamento non assume rilievo, perché attiene a profili organizzativi interni all’amministrazione. Non è contestato il decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Risultano perciò sostanzialmente incontestati tutti i presupposti per eseguire i provvedimenti in epigrafe, da considerarsi passati in giudicato: la sentenza di appello ha confermato integralmente la decisione di primo grado e l’ordinanza di Cassazione, dichiarando inammissibili i ricorsi, ha altresì condannato il Ministero a rifondere le spese.
Il Ministero dell’Interno è quindi condannato a dare esatta e integrale esecuzione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza, provvedendo al pagamento delle somme dovute, salvo quanto già corrisposto da esso stesso e dagli obbligati in solido, con gli interessi legali come per legge.
Il Collegio esclude invece la penalità di cui all’art. 114 c.p.a.: il sollecito pagamento può essere ottenuto con la nomina del commissario ad acta e la sentenza di primo grado prevede già gli interessi legali fino al soddisfo. Per il caso di persistente inottemperanza viene pertanto nominato sin d’ora il Prefetto di Ancona, o un funzionario delegato, che entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza compirà tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate nei confronti del Ministero dell’Interno, mentre vengono compensate verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei cui confronti non è formulata alcuna pretesa.
Nota della Redazione
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