Programmazione posti docenti impugnabile solo se lede in via diretta (TAR Toscana n. 91 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui gli organi di governo dell’università approvano la programmazione triennale del personale docente e ricercatore costituiscono provvedimenti a contenuto generale, espressione di ampia discrezionalità organizzativa dell’ente, costituzionalmente garantita dall’art. 33 Cost. e dall’art. 6 legge n. 168/1989. Tali atti sono impugnabili in via diretta dal privato solo quando contengano disposizioni idonee a ledere in modo diretto e immediato posizioni giuridiche soggettive. La sola collocazione di un posto da professore ordinario in una posizione arretrata nell’ordine di priorità non integra, di per sé, una lesione attuale e concreta, poiché l’attivazione della procedura resta subordinata a una successiva delibera dipartimentale e alla disponibilità delle risorse. Il ricorso che contesti la mera legittimità oggettiva dell’azione amministrativa, senza una posizione qualificata e differenziata, è pertanto inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente, professore universitario, impugnava davanti al TAR Toscana i verbali del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e la determinazione del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Firenze, adottati nel 2019, oltre agli atti conseguenti tra cui il bando di concorso. Oggetto del contendere era la programmazione triennale 2019-2021: il posto da professore ordinario per il settore concorsuale di interesse sarebbe “scivolato” dal terzo al nono posto nell’ordine di priorità, in forza di una delibera dipartimentale riferita alla programmazione precedente.
Il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 5 e 18 legge n. 240/2010, dell’art. 1-ter d.l. n. 7/2005 e dei principi di cui alla legge n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e violazione del giusto procedimento. L’Università eccepiva il difetto di interesse e l’inammissibilità per mancata notifica ad almeno un controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., contestando nel merito le censure.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di interesse, ritenendola dirimente e ostativa all’esame del merito, con conseguente reiezione dell’istanza di riunione con altri ricorsi. La questione centrale attiene alla legittimazione a impugnare atti di programmazione del personale, qualificati come provvedimenti a contenuto generale e connotati da elevata discrezionalità nelle scelte organizzative dell’ente.
Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 1159 del 13.02.2020, il Collegio ribadisce che siffatti atti sono impugnabili in via diretta dal privato solo ove contengano disposizioni in grado di ledere, in via diretta e immediata, le posizioni giuridiche soggettive. Nel caso concreto, dal contenuto delle delibere non discende alcuna lesione immediata nei confronti del ricorrente.
La concreta lesività non è dimostrata: la delibera si limita a predisporre la programmazione triennale del posto, collocandolo nella nona posizione al solo fine di stabilire un ordine di priorità delle procedure da attivare. L’attivazione resta subordinata a una successiva delibera dei singoli Dipartimenti sui posti da assegnare, valutata in base alle risorse finanziarie disponibili e ai punti organico. Il Collegio esclude altresì che possano rilevare gli atti di rinvio a giudizio e le inchieste sulle procedure concorsuali in area medica, riguardando conducte di soggetti estranei al giudizio e prive di collegamento dimostrato con gli atti impugnati.
Il Tribunale richiama poi la necessaria correlazione tra legittimazione ad impugnare e titolarità di una situazione giuridica sostanziale lesa, con interesse attuale e concreto, dovendo il ricorrente distinguersi dal quisque de populo. Richiamando TAR Sicilia Catania, Sez. II, n. 1608 del 28.06.2019 e, quanto alla funzione di filtro deflattivo delle condizioni dell’azione e al divieto di abuso del processo ex artt. 24 e 111 Cost., Cons. Stato, Sez. VI, n. 8222 del 10.12.2021 e n. 5990 del 09.10.2020, il Collegio conclude per l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.