Variante urbanistica conforme al PTCP e pianificazione attuativa nel comparto non urbanizzato (TAR Toscana n. 92 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La variante al regolamento urbanistico che adegua lo strumento comunale alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale non ha natura meramente confermativa, allorché il comparto interessato sia stato oggetto di un riesame complessivo della relativa disciplina, e non riapre i termini di impugnazione di atti anteriori, ma è soggetta al sindacato di legittimità. La conformazione alla pianificazione provinciale, imposta dalla legislazione urbanistica regionale, legittima la rideterminazione del perimetro delle aree di tutela paesaggistica, anche con compressione della capacità edificatoria. La previa pianificazione attuativa può essere imposta in luogo dell’intervento diretto quando il comparto, per edificazione disomogenea o assenza di opere di urbanizzazione, richieda interventi di completamento, rientrando la scelta nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione. L’acquiescenza tacita al provvedimento sfavorevole richiede comportamenti chiari e inequivoci di definitiva accettazione e non si ricava da condotte di riduzione del pregiudizio, come la presentazione di un progetto conforme alla disciplina contestata.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria nel Comune di Monteriggioni di un terreno ricadente in area paesaggisticamente vincolata, che il regolamento urbanistico del 2006 individuava come comparto di trasformazione con edificazione residenziale ammessa mediante intervento diretto, previa realizzazione di un tratto di viabilità da cedere all’amministrazione. Nel 2011 la società ha chiesto il permesso di costruire e nel 2014 ha stipulato la convenzione per le opere di urbanizzazione. La pratica è rimasta sospesa in attesa dell’approvazione della variante semplificata al regolamento urbanistico, adottata nel 2017 e approvata nel 2018, che secondo la prospettazione della ricorrente avrebbe ampliato il limitrofo perimetro dell’area di tutela, compresso la capacità edificatoria e subordinato l’edificazione alla previa approvazione di un piano attuativo.
La società ha impugnato le deliberazioni consiliari di approvazione della variante, articolando quattro motivi. Il Comune ha eccepito in via pregiudiziale l’improcedibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza, avendo la ricorrente presentato nel 2023 un progetto di piano attuativo relativo al medesimo comparto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità. L’acquiescenza tacita richiede comportamenti chiari e inequivoci di definitiva accettazione degli effetti del provvedimento, incompatibili con la volontà di contestarlo. La presentazione del piano attuativo si spiega con la logica di riduzione del pregiudizio e di anticipazione dell’esito negativo del processo, senza che sia stato realizzato alcun intervento: essa non è quindi incompatibile con la persistenza dell’interesse alla decisione.
Nel merito, il primo motivo è dichiarato ammissibile ma infondato. La variante del 2018 non è meramente confermativa, perché il comparto è stato oggetto di un vero e proprio riesame complessivo della disciplina, non riferibile ai soli articoli modificati. Il suo accoglimento è però escluso dall’obbligo di conformare il regolamento urbanistico alla pianificazione provinciale, previsto dall’art. 90, comma 1, l.r. n. 65/2014, assolto con le varianti del 2014 e del 2018. Il raffronto tra gli elaborati grafici non evidenzia alcuna forzatura dei confini dell’area di tutela. Quanto all’affidamento invocato dalla società, la sua esistenza opera sul piano del rafforzamento dell’obbligo di motivazione, qui soddisfatto dall’indicazione del criterio di adeguamento al piano provinciale.
Il secondo motivo è infondato. Secondo Cons. Stato, sez. IV, n. 9916 del 2022 e Cons. Stato, sez. IV, n. 7620 del 2021, la necessità della pianificazione attuativa è esclusa solo se incompatibile con una zona completamente edificata, e non quando occorrano interventi di completamento per garantire gli standard. Il comparto è qualificato come area di espansione e risulta privo delle opere di urbanizzazione primaria, come conferma la prescrizione che subordina il titolo edilizio alla realizzazione della viabilità pubblica. La scelta del Comune rientra in un’ampia discrezionalità e non è irragionevole.
Il terzo motivo è generico e infondato: l’art. 30 l.r. n. 65/2014 riferisce il limite del dimensionamento alle varianti al piano strutturale, non al regolamento urbanistico, e per le varianti semplificate al piano operativo ne ammette l’incidenza contenendone l’efficacia. Il quarto motivo è respinto: la conferenza paesaggistica, ritenuta la natura normativa della variante, ne ha espunto il riferimento all’adeguamento paesaggistico e rinviato la verifica ai singoli procedimenti. Il parere negativo della Soprintendenza non risulta contraddetto, perché la mancata conformazione impedisce solo il perfezionarsi degli effetti previsti dall’art. 31 l.r. n. 65/2014. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e compensazione verso le amministrazioni statali.
Nota della Redazione
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