Ritardo nella VIA PNRR non giustificato dal numero dei procedimenti pendenti (TAR Emilia-Romagna n. 921 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione competente è tenuta a concludere nei termini di legge il procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo a un progetto compreso nel PNRR, anche quando il rilevante numero di istanze pendenti e l’assenza di un provvedimento generale sulle priorità rendano più gravoso l’esame. Il silenzio formatosi sull’istanza integra inadempimento all’obbligo di provvedere, con conseguente ordine di conclusione del procedimento e, in caso di ulteriore inerzia, nomina di un commissario ad acta. La mancata acquisizione del concerto del Ministero della cultura non impedisce la definizione del procedimento, operando il silenzio-assenso orizzontale ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990. Il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria presuppone la prova dell’effettivo pagamento da parte del proponente.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 25 gennaio 2024, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, istanza di avvio del procedimento di VIA per un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 64,3 MWp, con opere di connessione alla rete, da realizzarsi in agro di Novi di Modena. Il progetto rientra tra quelli strategici per il PNRR e il REPowerEU e tra quelli di competenza statale riconducibili all’art. 8, comma 2-bis, del codice dell’ambiente.

Il Ministero ha pubblicato l’istanza il 27 marzo 2024 e ha acquisito le note istruttorie e i pareri degli enti territoriali, oltre al parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza del 16 aprile 2024. La seconda consultazione pubblica, iniziata il 18 aprile 2024, si è conclusa il 18 maggio 2024. I termini complessivi di centosessanta giorni risultavano inutilmente scaduti il 3 settembre 2024. La società ha quindi impugnato il silenzio e chiesto la condanna all’adozione del provvedimento espresso, la nomina di un commissario ad acta e il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 impone alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA; nei successivi trenta giorni il direttore generale adotta il provvedimento, previo concerto del Ministero della cultura entro venti giorni. Il successivo comma 2-quater attribuisce al MASE il potere sostitutivo in caso di inerzia della Commissione o del direttore generale.

Essendo ampiamente decorsi i termini, deve ritenersi formato un illegittimo silenzio delle amministrazioni tenute alla redazione dello schema di VIA o all’esercizio del potere sostitutivo.

Il Collegio respinge l’argomentazione difensiva secondo cui il silenzio sarebbe solo apparente in ragione degli impegni assunti in forza del PNRR e del PNIEC, che imporrebbero la postergazione dei progetti di potenza inferiore. Richiama l’orientamento secondo cui, in assenza di un provvedimento generale che definisca l’ordine di priorità, la postergazione non trova giustificazione (TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 2204/2024). Rileva che tale conclusione è parzialmente superata nel percorso logico ma confermata nell’affermazione del principio dall’entrata in vigore del d.l. n. 153/2024, che ha modificato l’art. 8 del codice dell’ambiente introducendo i commi 1-bis e 1-ter sulla graduatoria delle priorità.

Assume rilievo decisivo la clausola secondo cui la disciplina sulle priorità non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di VIA previsti per i progetti compresi nel PNRR. Sussiste dunque l’obbligo di concludere il procedimento nei termini a prescindere dal numero delle istanze pendenti, tanto più che l’impianto, per la sua potenza, rientrerebbe tra gli interventi prioritari ai sensi della lettera c) del comma 1-bis. Quanto al concerto del Ministero della cultura, il Collegio richiama l’orientamento che qualifica l’inerzia come idonea alla formazione di un silenzio-assenso orizzontale (Cons. Stato n. 8610/2023 e TAR Puglia n. 1429/2023).

Il Collegio ordina pertanto agli enti intimati di concludere il procedimento entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, con nomina di un commissario ad acta in caso di mancato adempimento. Respinge invece la domanda di indennizzo ex art. 25, comma 2-ter: la ricevuta di versamento indica come ordinante un soggetto diverso dalla ricorrente e non vi è prova del rapporto tra i due né della riferibilità del pagamento all’impianto in questione. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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