Ottemperanza al giudicato sul bonus docente e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 391 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito dell’ottemperanza, la mancata integrale esecuzione del giudicato formatosi sulla condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro legittima la nomina del commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti dovuti. La circostanza che l’amministrazione abbia parzialmente adempiuto, corrispondendo le spese legali, non esclude la persistenza dell’inottemperanza in relazione al residuo oggetto della condanna, costituito dal bonus annuale e dagli interessi. Allorché le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, non si dà luogo a liquidazione di alcun compenso. Il termine assegnato al commissario decorre dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, ha ottenuto dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, quali Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi legali e spese processuali.
Notificata la sentenza e divenuta questa definitiva, la ricorrente ha inoltrato formale richiesta di pagamento all’ufficio scolastico provinciale di riferimento. Non ottenendo l’integrale esecuzione, ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata ottemperanza, la condanna all’esecuzione del giudicato e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamato l’art. 114 cod. proc. amm., ha verificato l’esistenza e l’attualità del giudicato, nonché la sua idoneità a fondare il rimedio esecutivo. La sentenza di condanna era stata ritualmente notificata al Ministero e, per esso, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ed era passata in giudicato.
Nel corso del giudizio l’amministrazione ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, ma ha lasciato ineseguita la parte della condanna relativa al capitale e agli interessi. A fronte di ciò, il Tribunale ha disposto un rinvio della decisione per favorire lo spontaneo adempimento e consentire la trattazione congiunta con cause connesse.
Alla camera di consiglio del 16 aprile 2025, la difesa della ricorrente ha confermato che, alla scadenza del termine assegnato, l’esecuzione non era stata completata, residuando il mancato integrale pagamento del bonus annuale e degli interessi. La difesa dell’amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato la struttura competente, senza però offrire indicazioni utili per una soluzione bonaria e tempestiva della controversia.
Ha aggiunto il Collegio che, rilevata la persistenza dell’inottemperanza in ordine alla parte residua della condanna, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla refusione delle spese legali, già corrisposta. L’istanza di nomina del commissario ad acta deve essere invece accolta per il resto.
Il commissario è individuato nel Direttore Generale della “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio, e gli è assegnato il termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico interno all’amministrazione debitrice, nessun compenso è dovuto per l’attività commissariale. Le spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, tenendo conto della serialità della causa.
Nota della Redazione
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