Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 346 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, liquida l’equa riparazione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito dall’efficacia del giudicato una volta decorso il termine di impugnazione. Decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies, comma 7, della legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo. La nomina del commissario ad acta consegue automaticamente all’infruttuoso decorso del termine assegnato, senza che sia necessario attendere l’ulteriore inerzia. Al commissario non spetta alcun compenso, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Lecce, con decreto emesso nell’ambito di un procedimento di equa riparazione, aveva accolto la domanda dei ricorrenti e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme liquidate, oltre le spese, con distrazione in favore del difensore. Il decreto veniva depositato e munito di formula esecutiva, quindi notificato al Ministero.
L’amministrazione non dava esecuzione al titolo. I ricorrenti proponevano allora ricorso davanti al TAR Puglia per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento e la nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto della Corte d’appello possiede, secondo il giudice, natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata: esso è stato notificato al Ministero e avverso lo stesso non è stato proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. Il titolo è dunque idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.
Il TAR esamina poi il presupposto procedurale introdotto dalla disciplina speciale. La parte ricorrente ha inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta, in conformità agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, della legge n. 89/2001, è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento sia stato eseguito.
Nel merito, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. All’amministrazione è assegnato il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il TAR nomina altresì, sin d’ora e per il caso di infruttuoso decorso del termine, il commissario ad acta nel Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso, in applicazione dell’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate anche per gli esborsi successivi al decreto, quali le copie conformi e la certificazione di passaggio in giudicato, secondo l’indirizzo richiamato dal Collegio (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021; Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017; TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022).
Nota della Redazione
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