Silenzio sull’istanza di decadenza titoli edilizi accertabile senza esame della fondatezza (TAR Emilia-Romagna n. 642 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
A fronte dell’istanza con cui un soggetto portatore di un interesse differenziato chiede al Comune di accertare l’intervenuta decadenza dei titoli edilizi, sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere con atto espresso. L’atto che dichiara la decadenza ha natura non costitutiva, ma accertativa di un effetto prodottosi ex lege; ciò non esime l’Ente dall’esercizio del potere accertativo e dal compimento dei relativi accertamenti tecnici. Il giudice amministrativo non può invece pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa quando occorrano valutazioni riservate alla Pubblica Amministrazione: l’art. 31, comma 3, cod. proc. amm. ammette lo sconfinamento solo in ipotesi di stretto interpretazione, in presenza di attività vincolata o di discrezionalità esaurita e senza necessità di adempimenti istruttori, sì che la fondatezza appaia ictu oculi.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una struttura alberghiera prospiciente un immobile oggetto di un intervento di rigenerazione urbana e riqualificazione, ha presentato al Comune un’istanza per ottenere la declaratoria di intervenuta decadenza dei titoli edilizi rilasciati alla società attuatrice. Secondo la prospettazione, il termine annuale per l’avvio dei lavori era inutilmente decorso e non sussistevano i presupposti della proroga prevista dall’art. 10 septies, lettera a), D.L. n. 21/2022.
La ricorrente aveva già impugnato quegli stessi titoli con un separato ricorso ex art. 29 cod. proc. amm., ancora pendente. Non avendo ricevuto riscontro all’istanza, ha agito ex artt. 117 e 31 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la declaratoria di fondatezza della pretesa. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per contrasto con la domanda caducatoria e, nel merito, ha sostenuto l’inizio dei lavori nel termine e la perdurante vigenza dei titoli. Le controinteressate hanno aderito all’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. I due ricorsi hanno oggetti diversi: l’uno aggredisce un atto, l’altro censura l’inerzia dell’Amministrazione. In linea generale, quando l’ordinamento appresta più rimedi a tutela della stessa posizione giuridica, il titolare può avvalersene anche contemporaneamente. L’interesse oppositivo della ricorrente può essere soddisfatto tanto dall’annullamento giurisdizionale dei titoli quanto dall’accertamento della loro sopravvenuta decadenza; l’accoglimento di un rimedio inciderebbe al più sull’interesse alla decisione, non sull’ammissibilità dell’altro.
Nel merito è fondata la domanda di accertamento del silenzio-inadempimento. Sussistono l’obbligo di provvedere e il decorso del termine procedimentale, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa citata (Cons. Stato, Sez. V, n. 1321/2025). La natura accertativa dell’atto di decadenza, effetto già prodottosi ex lege (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8672/2024), non elimina il potere-dovere del Comune di compiere il presupposto accertamento tecnico a fronte della richiesta di un soggetto titolare di un interesse differenziato.
Il termine per provvedere è pacificamente decorso: l’istanza risale al 25.03.2024 e il ricorso è stato notificato il 22.03.2025. L’inerzia non è venuta meno per le difese svolte in giudizio dal Comune: la memoria difensiva del legale non è il provvedimento espresso richiesto dalla legge (TAR Lazio, Sez. I, n. 15239/2023). Solo l’emanazione di un atto espresso determina la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità (TAR Emilia-Romagna, Sez. II, n. 868/2024).
È invece infondata la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa. Al giudice amministrativo è di regola precluso pronunciarsi su poteri non esercitati. Le ipotesi ammesse dall’art. 31, comma 3, cod. proc. amm. sono di stretta interpretazione e richiedono che la fondatezza appaia di immediata evidenza. Nel caso concreto la prospettazione di tesi contrapposte sulla data di formazione dei permessi di costruire e sui rapporti tra i vari titoli (autonomi o unico titolo variato) dimostra la necessità di accertamenti istruttori complessi, rimessi al Comune.
Il ricorso è quindi accolto in parte: è dichiarato l’obbligo del Comune di provvedere con atto espresso entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con riserva di nomina di un Commissario ad acta in caso di inottemperanza. Le spese sono compensate, salvo il contributo unificato a carico dell’Ente alle condizioni dell’art. 13, comma 6 bis 1, d.P.R. n. 380/2001.
Nota della Redazione
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