Sgombero e precauzione il rischio potenziale legittima il potere extra ordinem (Cons. Stato n. 9259 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di ordinanza contingibile e urgente di cui all’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 può essere esercitato non soltanto a fronte di un pericolo attuale e concreto, ma anche in presenza di un rischio potenziale per l’incolumità pubblica, in chiave preventiva, secondo il principio di precauzione di derivazione comunitaria. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l’esercizio del potere comunale di dichiarazione di inagibilità ai sensi dell’art. 222 R.D. n. 1265/1934, dovendo l’Amministrazione valutare i presupposti sostanziali di sicurezza e salubrità dell’immobile. L’ordinanza sindacale di sgombero non ha carattere sanzionatorio e va indirizzata nei confronti di chi abbia la materiale disponibilità del bene dal quale origina il pericolo. La mancanza di un termine finale espresso non ne determina l’illegittimità, essendo la cessazione dell’effetto condizionata all’esecuzione delle opere di messa in sicurezza.

Il Fatto

I proprietari di un fabbricato nel centro storico di Senise impugnavano davanti al TAR Basilicata l’ordinanza commissariale con cui era stato disposto lo sgombero dell’intero stabile e l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza ex art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, oltre agli atti presupposti adottati nel 2013 e nel 2016.

I ricorrenti deducevano la contraddittorietà tra i provvedimenti succedutisi nel tempo, la carenza dei presupposti di urgenza e la sproporzione della misura. Il TAR respingeva il ricorso con sentenza n. 209/2022; gli originari ricorrenti proponevano appello, insistendo sulla piena agibilità dell’immobile e sull’insussistenza di un pericolo attuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della legittimazione e dell’interesse ad agire, escludendo che gli appellanti fossero destinatari delle ordinanze del 2013 e del 2016, rivolte all’associazione conduttrice dell’immobile. Ciò nonostante, il Consiglio esamina il merito e richiama la propria precedente pronuncia n. 4459 del 2023, dalla quale emerge che l’intero stabile era già privo dei requisiti di stabilità e sicurezza e che i provvedimenti successivi si fondano su autonome e ulteriori valutazioni tecnico-discrezionali.

Quanto ai presupposti del potere extra ordinem, la Corte ritiene irrilevante la questione del rilascio del certificato di agibilità. L’art. 26 del d.P.R. n. 380/2001 chiarisce espressamente che il rilascio di tale certificato non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità: l’Amministrazione valuta i presupposti sostanziali, non la sussistenza di una certificazione formale. I certificati di idoneità statica prodotti dagli appellanti risultano superati dagli accertamenti dei Vigili del Fuoco e dalla perizia resa in sede penale.

Sul piano del principio di precauzione, richiamato dalla giurisprudenza (Cons. Stato n. 6655 del 2019), il Collegio afferma che l’azione dei pubblici poteri può tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, ogni volta che sussistano incertezze su rischi per la salute delle persone. Non è quindi necessario attendere la piena dimostrazione dell’effettiva esistenza e gravità del rischio.

Il Consiglio respinge anche la censura sulla proporzionalità: il grave pericolo per gli utenti dell’istituto scolastico, tutti bambini di età inferiore ai cinque anni, escludeva la possibilità di adottare misure meno incisive. Quanto all’omessa notifica al comodatario, si osserva che l’ordinanza contingibile e urgente non ha carattere sanzionatorio né implica accertamenti di responsabilità, dovendo essere rivolta a chi si trovi nella posizione di intervenire tempestivamente per eliminare la situazione di pericolo.

Infine, il Collegio ritiene infondate le doglianze sull’asserita disparità di trattamento rispetto alle unità immobiliari contigue, non essendo provata l’identità delle condizioni strutturali, e sull’omessa notifica al Ministero dei beni culturali, non rinvenendosi alcuna prescrizione normativa che la imponga a pena di invalidità. L’appello è quindi respinto e le spese liquidate in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *