Sei scatti stipendiali anche per cessazione volontaria dal servizio (TAR Calabria n. 1676 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 21 della legge n. 232/1990, spetta al personale della Polizia di Stato anche quando la cessazione dal servizio avvenga su domanda, purché sussistano i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il comma 2 della norma non opera alcun rinvio all’istituto della pensione di anzianità, ma esplicita in termini numerici i presupposti anagrafici e contributivi per la maggiorazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità non è presidiato da decadenza, poiché tale effetto, per la sua incisività, richiede espressa previsione legislativa ed è escluso dal collegamento con il comma 3. Il diritto non è soggetto a prescrizione prima del decorso del quinquennio dalla data di collocamento in pensione.

Il Fatto

Il ricorrente, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, è stato collocato in quiescenza su domanda con decorrenza dall’1.04.2019, dopo 36 anni, 6 mesi e 16 giorni di servizio utile e all’età di 56 anni. Con istanza del 7.03.2022 ha chiesto all’I.N.P.S. il riconoscimento, nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987.

L’istituto ha respinto la richiesta con nota del 10.03.2022, sul rilievo che la norma si applicherebbe alle sole cessazioni per limiti di età, inabilità o decesso. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego e i prospetti di liquidazione, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo della buonuscita, oltre interessi e rivalutazione. L’I.N.P.S., costituitosi, ha eccepito il difetto dei presupposti, la decadenza per tardività della domanda e la prescrizione quinquennale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, richiamando i propri precedenti (in particolare TAR Calabria n. 1426 del 2024) e l’impostazione della giurisprudenza amministrativa. La tesi dell’istituto previdenziale sovrappone due regimi giuridici distinti: quello dell’art. 6-bis, in materia di determinazione del trattamento di fine servizio per il personale delle forze di polizia, e quello dei presupposti per la pensione di anzianità. La corrispondenza originaria tra i relativi requisiti è venuta meno per effetto delle sopravvenienze normative e non può fondare una connessione inscindibile tra gli istituti.

Il comma 2 non richiama la pensione di anzianità — richiamo presente invece nel comma 1, che si riferisce alle ipotesi di cessazione per età, inabilità o decesso — e si limita a indicare il dato anagrafico dei 55 anni e quello contributivo dei 35 anni di servizio. Un eventuale difetto di coordinamento andrebbe corretto in sede legislativa, non con un’interpretazione contraria al tenore letterale.

Quanto alla decadenza, il Collegio osserva che, se il legislatore avesse voluto collegare alla violazione del termine del 30 giugno la perdita del beneficio, lo avrebbe previsto espressamente. Il collegamento tra il comma 2 e il comma 3 dimostra che il rispetto del termine è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo, come chiarito dal Consiglio di Stato n. 2985 del 2023 e da Consiglio di Stato n. 1231 del 2019, secondo cui l’eventuale ambiguità della disposizione non consente di farne discendere conseguenze decadenziali.

L’eccezione di prescrizione è infine infondata: il ricorso è stato proposto il 7.02.2023, entro il quinquennio decorrente dall’1.04.2019, data del collocamento in pensione. Nel merito sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi, appartenendo il ricorrente a un corpo di polizia ad ordinamento civile e possedendo, al momento del congedo, l’anzianità anagrafica e contributiva richiesta.

Il Tribunale accerta pertanto il diritto a percepire il beneficio e condanna l’I.N.P.S. a corrispondere le somme derivanti dal computo dei sei scatti, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Le spese sono compensate in ragione della non univoca giurisprudenza in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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