Inedificabilità assoluta entro 150 metri dalla battigia e onere della prova (C.G.A.R.S. n. 925 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell’opera edilizia grava esclusivamente sul privato che contesti il diniego di sanatoria, in applicazione del principio di vicinanza della prova di cui agli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a. La prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca, non essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che costituisce al più mero indizio, inidoneo a scalfire l’istruttoria dell’amministrazione. Il vincolo di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia, di cui all’art. 15, lett. a), l.r. sic. n. 78/1976, opera direttamente nei confronti dei privati fin dalla sua entrata in vigore e non consente alcuna attenuazione per urbanizzazione di fatto. Su di esso non può formarsi alcun silenzio-assenso, stante l’esclusione espressa di cui all’art. 26, comma 16, l.r. sic. n. 37/1985, né alcun legittimo affidamento in capo a chi versa in situazione antigiuridica.

Il Fatto

Due ricorrenti impugnavano davanti al TAR Sicilia il provvedimento con cui il Comune di Siracusa aveva negato la concessione edilizia in sanatoria e la correlata ordinanza di demolizione delle opere abusive. Il diniego si fondava sull’accertamento che il manufatto era stato ultimato dopo il 31 dicembre 1976 e ricadeva nella fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia.

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava il ricorso. Rilevava che il vincolo di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), l.r. sic. n. 78/1976 era assoluto e operativo dal 1976, che il comma 16 dell’art. 26 l.r. sic. n. 37/1985 escludeva il silenzio-assenso nei casi di insanabilità e che la dichiarazione sostitutiva del 1986 non era idonea a contrastare i rilievi aerofotografici. Gli appellanti censuravano la sufficienza dell’istruttoria sulla distanza dalla battigia e sulla data di realizzazione.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. ricostruisce anzitutto il riparto probatorio. Richiamando un consolidato orientamento (Cons. Stato, sez. VI, n. 8290 del 2022; Cons. Stato, sez. VI, n. 7583 del 2021), afferma che l’onere della prova sulla epoca di realizzazione del manufatto ricade sul privato, perché solo costui dispone degli elementi documentali idonei, mentre l’amministrazione non può materialmente accertare la situazione dell’intero territorio. Ne derivano i criteri di concretezza: la prova si ricava da ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie e mappe catastali, non da mere dichiarazioni.

Su questa base la Corte esclude ogni valore decisivo della dichiarazione sostitutiva di notorietà allegata alla domanda del 1986, posta in contrasto con i rilievi aerofotografici del 1976 che attestavano l’inesistenza dell’immobile. Gli appellanti si erano limitati a contestare l’attendibilità dei rilievi, senza offrire alcun principio di prova della diversa epoca. Il richiamo alla zona “fortemente urbanizzata” resta irrilevante, non rientrando nei tassativi casi di deroga al vincolo.

La Corte affronta poi il silenzio-assenso. L’art. 26, comma 16, della legge regionale esclude espressamente la formazione del titolo tacito per le opere ricadenti nella fascia costiera, richiamando il comma 10 dell’art. 23. Segue quindi la recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte cost. n. 72 del 2025), che ha ritenuto genuinamente interpretativo l’art. 2, comma 3, l.r. sic. n. 15/1991: il divieto di edificare entro i 150 metri valeva per i privati fin dal 1976, senza che potesse riconoscersi alcun legittimo affidamento in capo a chi versava in situazione antigiuridica.

Accertata la realizzazione successiva al 31 dicembre 1976, l’ipotesi ricade nell’ambito delineato dalla sentenza n. 72 del 2025, con esclusione della sanabilità ex art. 23 l.r. sic. n. 37/1985. L’appello è pertanto respinto, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

In via preliminare, il Collegio rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che un difensore indicato dagli appellati non risulta abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori: la sola indicazione comporta l’assunzione dello status di difensore, con accesso al PAT. Dispone quindi l’esclusione dall’accesso e la trasmissione degli atti al Consiglio nazionale forense e al Consiglio dell’ordine per l’accertamento definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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