La carenza di interesse pubblico attuale non censurata consolida l’annullamento della dichiarazione (Cons. Stato n. 4174 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il SUAP dichiara l’inefficacia di una PAS ai sensi dell’art. 19, comma 4, l. n. 241 del 1990 è soggetto alle condizioni previste dall’art. 21-nonies della stessa legge, dovendo la pubblica amministrazione dare conto di un interesse pubblico concreto e attuale diverso dal mero ripristino della legalità. Non è sufficiente invocare un interesse in re ipsa. La sentenza di primo grado che rilevi l’assenza di tale interesse e la violazione delle garanzie partecipative, ove non specificamente impugnata, si consolida e sorregge il rigetto dell’appello. Anche il profilo della falsità dichiarativa richiede una contestazione adeguata dell’intervenuta archiviazione del procedimento penale.

Il Fatto

Il Comune appellante aveva dapprima comunicato l’esito positivo dell’istruttoria sulla PAS presentata dalla società appellata per un impianto di biometano. Con successivi atti del 2022 ha avviato l’autotutela e, con provvedimento del 22 maggio 2023, ha dichiarato l’inefficacia ab initio della PAS, per il preteso superamento delle soglie per il ricorso alla procedura semplificata e per asserite attestazioni mendaci in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale.

La società ha impugnato il provvedimento e il TAR Molise ha accolto il ricorso, ravvisando l’insussistenza dell’interesse pubblico attuale, la violazione del contraddittorio procedimentale e il vizio di motivazione. Il Comune ha proposto appello, sostenendo che si trattasse di esercizio dei poteri di vigilanza di cui all’art. 21 l. n. 241 del 1990 e non di annullamento d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il provvedimento impugnato è stato adottato non già ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, bensì in applicazione dell’art. 19, comma 4, l. n. 241 del 1990, come si desume dal suo stesso oggetto. Ne consegue che, ai fini della legittimità, devono ricorrere le condizioni dell’art. 21-nonies, ivi compresa la sussistenza di un interesse concreto e attuale diverso dal mero ripristino della legalità.

Su questo punto il Consiglio di Stato osserva che l’appellante non ha censurato tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, con particolare riferimento alla parte in cui il TAR ha escluso l’interesse pubblico attuale, in ragione dell’aumento delle soglie di produzione e del successivo conseguimento di tutte le autorizzazioni. Il Comune si è limitato a sostenere che l’interesse sarebbe in re ipsa, senza argomentare sui profili indicati dal giudice di primo grado.

Né è stata impugnata la parte della sentenza che ha rilevato la violazione delle garanzie partecipative. Tale statuizione è dunque passata in giudicato e costituisce autonoma ragione di illegittimità del provvedimento, sufficiente a fondare il rigetto dell’appello.

Il Collegio aggiunge, in ogni caso, che anche sul diverso profilo della falsità dichiarativa l’appellante non ha adeguatamente contestato la rilevanza dell’archiviazione del procedimento penale, della quale il TAR aveva ampiamente dato atto. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in considerazione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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