Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Molise n. 335 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze emesse dal giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, che abbiano condannato la pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro. Il titolo esecutivo giudiziale, a seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022, non richiede più la spedizione in forma esecutiva, essendo sufficiente la notificazione della copia attestata conforme all’originale. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina l’adempimento entro un termine perentorio e nomina fin d’ora un commissario ad acta, la cui attivazione resta subordinata alla vana scadenza del termine assegnato all’ente. La nomina del commissario esclude, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente precario titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, ha ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della cd. carta elettronica del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.500,00 oltre interessi e rivalutazione. La decisione ha recepito l’orientamento della Corte di Cassazione che estende il beneficio ai docenti supplenti.
Passata la sentenza in giudicato, e rimasta ineseguita, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma prevista dall’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a. per ogni successiva violazione. L’amministrazione non ha contestato la fondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica in primo luogo i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 21.02.2024. La sentenza era stata inoltre notificata in copia conforme all’indirizzo PEC dell’amministrazione già il 5.01.2024.
Sul punto il Collegio richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022: dall’entrata in vigore della riforma non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente il rilascio di copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione adottate dal ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità richieste.
Quanto all’ammissibilità del rimedio, la Corte ritiene che il titolo azionato, consistente in una sentenza del giudice civile, rientri tra quelli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione mediante l’ottemperanza, prevista dall’art. 112, c. 1, lett. c), cod. proc. amm. proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, il ricorso è fondato: la somma di € 1.500,00 richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il Tribunale ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di provvedere al pagamento entro il termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Il Collegio nomina fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante, un commissario ad acta individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, il quale dovrà attivarsi dietro istanza di parte e provvedere in ulteriori 40 giorni. In considerazione di tale nomina, il Tribunale non ravvisa allo stato i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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