Annullamento soprintendentizio dell’assenso ambientale e sospensione del termine per l’integrazione documentale (Cons. Stato n. 9349 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di integrazione documentale formulata dalla Soprintendenza prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 159, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 sospende il termine medesimo, ai sensi dell’art. 159, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, il quale riprende a decorrere solo dal ricevimento della documentazione richiesta. Il potere di annullamento dell’assenso ambientale comunale non integra straripamento di potere quando la Soprintendenza si limiti a un giudizio estrinseco di legittimità sull’atto, rilevandone il difetto di motivazione e i vizi di eccesso di potere per illogicità, travisamento dei presupposti e carenza di istruttoria. In tal caso il sindacato esercitato resta nei confini della competenza attribuita all’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Il Fatto
La controversia riguarda il decreto di annullamento con cui la Soprintendenza competente ha annullato l’assenso ambientale rilasciato dal Comune in relazione a due domande di condono edilizio relative a un fabbricato composto da due unità immobiliari, destinate rispettivamente a civile abitazione e a deposito-magazzino. Il Comune aveva esaminato congiuntamente le due istanze e rilasciato l’assenso ai fini ambientali ex art. 159 d.lgs. n. 42/2004.
Il ricorrente ha impugnato il decreto soprintendentizio davanti al TAR Campania, che ha respinto il ricorso con la sentenza impugnata. Propone quindi appello, lamentando da un lato la tardività del provvedimento di annullamento rispetto al termine di sessanta giorni e, dall’altro, l’indebito sconfinamento della Soprintendenza in valutazioni di merito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di appello contesta la tardività del decreto soprintendentizio. Secondo l’appellante, l’ente locale aveva trasmesso l’assenso alla Soprintendenza e quest’ultima lo aveva annullato solo successivamente, ben oltre i sessanta giorni previsti dall’art. 159, comma 3, d.lgs. n. 42/2004.
Il motivo è infondato. Prima della scadenza del termine l’autorità preposta alla tutela del vincolo aveva disposto un approfondimento istruttorio, richiedendo un’integrazione documentale. Alla luce dell’ultima parte dell’art. 159, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, tale richiesta sospese il termine di cui al comma 3, che riprese a decorrere solo dal ricevimento della documentazione richiesta. Poiché il decreto di annullamento è intervenuto successivamente, il termine di sessanta giorni risulta pienamente rispettato, con dequotazione della doglianza.
Il secondo motivo censura l’annullamento per essersi basato su valutazioni di merito, anziché sulla sola legittimità dell’assenso comunale. La Corte rileva anzitutto che l’area interessata ricade in zona di alto pregio storico-ambientale e paesaggistico, assoggettata a stringente normativa vincolistica.
Quanto alla critica di sconfinamento, il decreto impugnato ha annullato l’assenso perché lo ha ritenuto scarsamente motivato e affetto da eccesso di potere. Il Comune si era limitato a richiamare il parere favorevole, anch’esso carente, della Commissione edilizia integrata, senza le necessarie valutazioni comparative sull’impatto dell’intervento rispetto al contesto ambientale di riferimento. La stessa Commissione non aveva compiuto alcuna approfondita valutazione sull’impatto paesaggistico del fabbricato, né espresso considerazioni sulle modalità e sugli accorgimenti finalizzati alla tutela dei luoghi.
All’esito di un giudizio estrinseco, la Soprintendenza risulta avere correttamente esercitato il sindacato di legittimità di sua spettanza, concludendo che i vizi dell’atto di assenso ne imponevano l’annullamento. Non vi è pertanto alcuno straripamento di potere. L’appello va rigettato, con condanna dell’appellante alle spese processuali e liquidazione come da dispositivo.
Nota della Redazione
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