Infiltrazione mafiosa e licenza scommesse: la buona condotta non basta (Cons. Stato n. 9350 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio della licenza per la raccolta delle scommesse ai sensi dell’art. 38, comma 2, legge n. 248/2006, il giudizio amministrativo non si esaurisce nella verifica della buona condotta del richiedente. Il requisito della buona condotta, se isolatamente considerato, non è idoneo a fondare l’accoglimento della domanda, potendo anzi assumere valenza negativa ove il quadro indiziario faccia ritenere che l’incensuratezza sia stata strumentalmente ricercata per esercitare il ruolo di prestanome. Il diniego è legittimo quando la pubblica amministrazione fonda la propria valutazione su un complesso di indizi concordanti, gravi e precisi — frequentazioni qualificate, rapporti familiari con esponenti di clan, modalità anomale di acquisizione dell’azienda, contiguità temporale con la revoca della licenza al cedente — idonei a integrare un serio pericolo di infiltrazione mafiosa. Il sindacato del giudice amministrativo si arresta alla verifica della logicità e congruità della motivazione, senza sostituirsi alla valutazione discrezionale dell’amministrazione.

Il Fatto

La società appellante, unipersonale, aveva chiesto alla Questura di Cosenza il rilascio della licenza per la raccolta delle scommesse ai sensi dell’art. 38, comma 2, legge n. 248/2006. L’istanza veniva rigettata con provvedimento motivato dall’emersione, in fase istruttoria, di indizi di infiltrazione mafiosa nell’attività che il rappresentante legale intendeva gestire.

La società impugnava il diniego davanti al TAR Calabria, che con la sentenza n. 1141/2020 rigettava il ricorso. Proposto appello, la parte lamentava la contraddittorietà della motivazione del primo giudice e la sostanziale riduzione del quadro indiziario al solo episodio della partecipazione del rappresentante legale al matrimonio del figlio di un indiziato capo-clan.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge il gravame e chiarisce che la presenza alla cerimonia nuziale non è affatto un elemento minimale. Per consuetudine sociale gli invitati a un matrimonio sono amici, anche stretti, e non semplici conoscenti degli sposi; la circostanza, inoltre, si inserisce in un quadro più ampio, comprendente un’amicizia d’infanzia tra le rispettive mogli e una pregressa vicinanza di abitazione delle famiglie.

La decisione valorizza poi il collegamento tra la famiglia del soggetto e un clan mafioso operante nel cosentino, capeggiato dal padre dello sposo, interessato al settore del gioco e delle scommesse, notoriamente utilizzato dalle associazioni criminali per riciclare capitali di provenienza illecita. A ciò si aggiunge un episodio di minaccia e percosse avvenuto in un’agenzia di scommesse, dal quale emergeva l’intenzione del clan di controllare il settore, con conferma della legittimità dei provvedimenti di prevenzione antimafia da parte del TAR Calabria n. 414/2016 e del Cons. Stato n. 5729/2016.

Quanto alle modalità di acquisizione della società, la Corte le ritiene altamente sospette: il rappresentante legale aveva riferito di aver rilevato l’attività nel 2017, dopo un incontro casuale, per un corrispettivo generico, senza precedente esperienza nel settore e senza spiegare il cambio di marchio e sede. Tali elementi lumeggiano un verosimile ruolo di prestanome, tanto più che la cessione avvenne solo un mese dopo la revoca della licenza al cedente per accertati rapporti con il medesimo clan.

Il Collegio esclude quindi che la buona condotta, di per sé sola, possa consentire il rilascio della licenza: l’incensuratezza può anzi presentare valenza negativa, essendo condizione indispensabile per svolgere il ruolo di prestanome di una società di comodo e preservarla dalle misure ablatorie del codice antimafia. Il diniego risulta pertanto sorretto da plurimi indizi di un serio pericolo di infiltrazione. Nessuna pronuncia sulle spese, mancando la costituzione della parte intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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