Revoca accoglienza richiedente asilo solo con reddito stabile e sufficiente (TAR Veneto n. 2001 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142 del 2015 non consegue automaticamente al superamento dell’importo annuo dell’assegno sociale, cui l’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015 ancora la valutazione dell’insufficienza dei mezzi. Le risorse economiche del richiedente devono eccedere tale soglia e presentare carattere stabile e duraturo, riferendosi ad un arco temporale minimo di un anno e alle attuali condizioni dello straniero. Ne deriva che la titolarità di un rapporto di lavoro non consente all’Amministrazione di disporre la revoca senza una compiuta istruttoria sulla prevedibile stabilità del rapporto e sull’ammontare del reddito, tale da dimostrare con ragionevole certezza l’autonomia economica del richiedente.

Il Fatto

Il ricorrente, entrato in Italia nel giugno 2024, presentava domanda di protezione internazionale ed era ospitato in un centro di accoglienza straordinaria. Dal novembre 2024 veniva assunto con contratto a tempo parziale e determinato, più volte prorogato. La Prefettura accertava un reddito di € 1.214,40 per il 2024 e un imponibile contributivo di € 3.773,00 per i primi sei mesi del 2025, e su tale base revocava le misure di accoglienza, ravvisando risorse economiche di carattere stabile e duraturo.

Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo l’inferiorità del reddito rispetto all’assegno sociale, la precarietà del rapporto di lavoro con scadenza al 31 dicembre 2025 e il mancato decorso dell’arco temporale minimo di un anno. Il Tribunale accoglieva la domanda cautelare con ordinanza n. 38 del 2026, disponendo la riammissione in struttura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 14 d.lgs. n. 142 del 2015, che subordina l’accesso alle misure di accoglienza all’insufficienza dei mezzi di sussistenza, valutata con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale, e l’art. 23, comma 1, lett. d), che prevede la revoca in caso di accertata disponibilità di mezzi economici sufficienti. Tali disposizioni recepiscono l’art. 17, par. 3, direttiva n. 2013/33/UE.

Dal dato normativo il Tribunale ricava che l’accoglienza non è effetto automatico della domanda, ma presuppone l’assenza di mezzi adeguati, e che la revoca richiede il superamento della soglia dell’assegno sociale. Richiamando la propria giurisprudenza (TAR Veneto, sez. III, n. 376 del 2025) e il par. 4 dell’art. 17 della direttiva, il Collegio afferma che le risorse devono essere stabili e durature e riferirsi ad un arco temporale minimo di un anno.

L’Amministrazione, quindi, non può revocare le misure per il solo fatto che il richiedente lavori: deve accertare, con istruttoria completa ed esiti esternati in motivazione, la prevedibile stabilità del rapporto e l’ammontare del reddito, così da verificare con ragionevole certezza l’autonomia economica.

Applicando tali principi, il primo motivo è fondato. Il reddito del 2024 (€ 1.214,40) è inferiore all’assegno sociale (€ 6.947,33). Quanto al 2025, pur ipotizzando un imponibile complessivo di € 7.546,00, superiore alla soglia di € 7.002,97, il rapporto di lavoro era iniziato il 6 novembre 2024 e alla data del provvedimento non aveva superato l’anno. Inoltre il contratto era cessante al 31 dicembre 2025 e le proroghe non dimostravano la prosecuzione. Il provvedimento è pertanto illegittimo e va annullato, con effetto retroattivo e obbligo di riammissione. La domanda subordinata sul pocket money resta assorbita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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