Nessuna irragionevolezza nel diverso termine di promozione tra ruoli direttivi (Cons. Stato n. 9379 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diverso termine di anzianità complessiva nel ruolo richiesto per la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario, pari a tredici anni per il personale del soppresso ruolo direttivo speciale e a sette anni e sei mesi per il ruolo direttivo ordinario, non integra una disparità di trattamento lesiva degli artt. 3 e 97 Cost. I due ruoli direttivi della polizia penitenziaria non erano infatti assimilabili, risultando differenziati per modalità di accesso, titoli richiesti, tempi di progressione e possibilità di accesso alla carriera dirigenziale. La previsione non viola nemmeno l’art. 76 Cost., poiché la clausola della legge delega che fa salve le peculiarità ordinamentali e funzionali di ciascuna Forza di polizia non presupponeva alcuna sostanziale equiparazione dei due ruoli. Il provvedimento applicativo di una disposizione di legge a contenuto chiaro impone al giudice amministrativo la sola verifica dei presupposti per l’eventuale rimessione alla Corte costituzionale.
Il Fatto
Alcuni appartenenti al soppresso ruolo direttivo speciale della polizia penitenziaria hanno impugnato il provvedimento del 7 luglio 2017 con cui, per effetto del riallineamento previsto dall’art. 42, comma 8, d.lgs. n. 95/2017, è stata loro attribuita la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza dall’1 gennaio 2016. La doglianza riguarda la parte in cui da tale riallineamento deriva l’impossibilità di conseguire la promozione a commissario coordinatore penitenziario prima di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo, ai sensi del successivo comma 9.
I ricorrenti hanno chiesto accertarsi il diritto alla promozione mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette anni e sei mesi, come previsto dall’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 95/2017 per i funzionari del ruolo direttivo ordinario. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, qualificando l’atto come pedissequa applicazione della legge ed escludendo i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati. Gli originari ricorrenti hanno proposto due appelli, poi riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato rileva che il provvedimento impugnato costituisce puntuale applicazione dell’art. 42, comma 8, d.lgs. n. 95/2017, adottato in attuazione della delega di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), l. n. 124/2015, diretta ad assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia. Il giudizio si risolve pertanto nella verifica dei presupposti per un’eventuale rimessione alla Corte costituzionale.
Nel merito della non manifesta infondatezza, il Collegio esclude che i ruoli direttivo ordinario e speciale, come disciplinati dal d.lgs. n. 146/2000, fossero assimilabili. L’accesso al ruolo ordinario avveniva mediante concorso pubblico per laureati in giurisprudenza, scienze politiche o economia, con previo superamento di esami in diritto penale e processuale penale; al ruolo speciale si accedeva invece per concorso riservato agli ispettori con diploma di maturità.
I tempi di progressione erano differenziati: la promozione a commissario capo richiedeva tre anni e sei mesi nel ruolo ordinario e sei anni nel ruolo speciale; quella a commissario coordinatore quattro anni nel primo e sette anni nel secondo. Gli appartenenti al ruolo speciale, inoltre, non potevano accedere alla carriera dirigenziale.
Con la riforma del 2017 il legislatore ha abrogato i due ruoli e introdotto un’unica carriera di funzionari a sviluppo dirigenziale. Il termine più ampio previsto per il personale del ruolo speciale non è irragionevole, sia per le differenze strutturali descritte, sia perché ora è consentito anche a tale personale uno sviluppo di carriera in precedenza riservato al ruolo ordinario.
Quanto all’art. 76 Cost., la clausola della legge delega che impone di fare salve le peculiarità ordinamentali e funzionali di ciascuna Forza di polizia non presupponeva alcuna assimilazione dei due ruoli. Nemmeno dall’art. 1, comma 973, l. n. 208/2015 può desumersi un’interpretazione della delega tale da rendere incostituzionale la disciplina. L’appello è quindi respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna degli appellanti alle spese.
Nota della Redazione
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