Iscrizione elenco professioni non organizzate e attività non riservate (Cons. Stato n. 9408 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione delle associazioni professionali nell’elenco di cui all’art. 2, comma 7, legge n. 4/2013 non ha effetto abilitativo e non incide sull’ambito delle attività riservate per legge agli iscritti in albi o collegi. Il Ministero dello Sviluppo Economico esercita un controllo di ordine formale sulle dichiarazioni rese, con assunzione di responsabilità, dal legale rappresentante dell’associazione, senza essere tenuto a una verifica penetrativa delle attività concretamente svolte dagli associati. L’accertamento di eventuali sovrapposizioni con professioni regolamentate attiene all’esercizio abusivo delle attività riservate e resta estraneo al giudizio sull’iscrizione. Non sussiste alcun obbligo legislativo di acquisire pareri preventivi da autorità competenti, avendo tali pareri natura endoprocedimentale e non vincolante. La legge n. 4/2013 è pertanto conforme agli artt. 3, 33, 41 e 97 Cost., in coerenza con il principio di libera concorrenza nel sistema delle professioni.

Il Fatto

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di una provincia ha impugnato davanti al TAR Lazio l’iscrizione, avvenuta il 30 aprile 2013, di un’associazione nazionale di tributaristi nell’elenco delle associazioni professionali previsto dalla legge n. 4/2013 e pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il ricorrente ha dedotto che l’associazione svolgerebbe attività proprie della professione di dottore commercialista, in violazione dei principi di buona fede e di affidamento del pubblico e della clientela, con danno per la categoria. Il TAR ha respinto il ricorso, escludendo un obbligo di istruttoria approfondita in capo al Ministero e rilevando che le attività dei commercialisti non sono riservate per legge. Propone appello l’Ordine, costituendosi l’associazione e intervenendo altre associazioni di categoria e il Consiglio Nazionale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo della legge n. 4/2013 e dell’art. 1 d.lgs. n. 139/2005, rilevando che nessuna disposizione attribuisce ai dottori commercialisti attività di competenza esclusiva. Richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 11545 del 2012, secondo cui molte attività degli iscritti all’albo possono essere esercitate da soggetti non iscritti, salvo il limite delle attività riservate. L’appellante non ha censurato in modo specifico tali rilievi del primo giudice.

La Corte precisa che la legge n. 4/2013 non ha inciso sull’ambito delle attività riservate, imponendo ai professionisti non iscritti ad un albo di evidenziare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente il riferimento alla legge stessa, a tutela dell’affidamento e della trasparenza. In caso di inosservanza opera la sanzione prevista dal Codice del consumo per le pratiche commerciali scorrette, secondo quanto già affermato da Cons. Stato n. 546 del 2019.

Quanto al dedotto difetto di istruttoria, la Sezione osserva che dalla fonte legislativa non traspare alcun obbligo di indagine accentuata. L’iscrizione avviene sulla base della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con assunzione di responsabilità, e le verifiche ministeriali sono di ordine formale. L’elenco, del resto, non ha effetto abilitativo e non è accostabile all’inserimento in un ordine professionale. Non rileva il richiamo alla circolare n. 1/2018 del Mise, che prevede la richiesta di pareri solo in caso di dubbio e senza carattere obbligatorio.

Nel caso concreto, l’attività dichiarata dall’associazione — consulenza nelle materie fiscali, contabili e tributarie — non implica di per sé l’esercizio di attività riservate. La Corte ribadisce che l’iscrizione non autorizza né sana lo svolgimento di attività per le quali è richiesta l’abilitazione, restando ferma la possibilità di vietarle e sanzionarle. L’associazione è tenuta a vigilare sulle condotte degli iscritti.

Respinta l’eccezione di illegittimità costituzionale, la Sezione condivide le osservazioni del TAR sulla finalità concorrenziale della legge, in linea con il principio secondo cui la tutela costituzionale del diritto al lavoro non postula una rigida ripartizione delle attività tra categorie. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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