Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’avvenuto pagamento (Cons. Stato n. 6447 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di un credito, il riparto dell’onere probatorio segue il principio generale per cui il creditore che agisce per l’adempimento deve provare soltanto la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è invece gravato dell’onere di dimostrare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. L’amministrazione ritualmente evocata che non dimostri il pagamento non sottrae la pretesa alla tutela esecutiva: il ricorso di ottemperanza è pertanto fondato e va accolto, con assegnazione di un termine per l’adempimento e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Resta fermo il termine dilatorio di centoventi giorni dalla conoscenza del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Il Fatto
Una Sezione del Consiglio di Stato aveva accolto l’appello del ricorrente avverso una sentenza del giudice amministrativo di prime cure e aveva condannato la Regione al pagamento, in suo favore, delle spese processuali, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Non essendo intervenuto il pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso di ottemperanza per conseguire l’esecuzione del titolo, chiedendo l’ordine di corresponsione della somma e, se del caso, la nomina di un commissario. La Regione, ritualmente evocata, non si è costituita. Con ordinanza collegiale il Consiglio ha chiesto la prova della notificazione del titolo all’amministrazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996; il ricorrente ha depositato le ricevute di notifica e le successive diffide, insistendo con memoria per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la regolarità del rito. Ha ritenuto osservato il dimezzamento dei termini per il deposito ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a. e ha accertato, sulla documentazione prodotta in esecuzione dell’ordinanza istruttoria, che la sentenza ottemperanda era stata notificata all’amministrazione il 12 febbraio 2024.
Da tale accertamento il Consiglio ha tratto la conseguenza che la domanda era stata proposta nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla conoscenza del titolo, imposto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Nel merito, il ricorrente aveva allegato l’inadempimento della Regione all’obbligo di pagamento delle spese liquidate nel giudicato; l’amministrazione, pur ritualmente evocata, non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento. Tale mancanza ha reso fondata la proposta actio iudicati.
Il passaggio centrale è di ordine probatorio. Il Consiglio ha richiamato il principio generale secondo cui, nelle cause di ottemperanza inerenti al pagamento di crediti, il creditore deve provare soltanto la fonte del diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell’inadempimento; il debitore convenuto sopporta invece l’onere della prova del fatto estintivo della pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
Su queste basi il ricorso è stato accolto. È stato ordinato alla Regione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della decisione, con pagamento della somma di € 4.000,00 oltre accessori. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento oltre il termine è stato nominato commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., il Prefetto di Potenza o un suo delegato. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza ai sensi degli artt. 91 c.p.c. e 26 c.p.a. e sono state poste a carico dell’amministrazione, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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