Riconoscimento anzianità pregressa del precario nel pubblico impiego (Cons. Stato n. 9406 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 70/1999/CE, osta a una normativa nazionale che escluda del tutto di considerare i periodi di servizio svolti a termine presso un’autorità pubblica ai fini dell’anzianità al momento dell’assunzione a tempo indeterminato, salvo che l’esclusione sia giustificata da ragioni oggettive. Il semplice carattere temporaneo del pregresso rapporto non integra ragione oggettiva. Sono irrilevanti, ai fini del riconoscimento, sia l’esito del pubblico concorso di stabilizzazione sia l’eventuale novazione oggettiva del rapporto. Rileva unicamente la corrispondenza delle mansioni prestate a termine a quelle proprie della qualifica di ruolo. Il riconoscimento dell’anzianità pregressa resta comunque contenuto nel limite dei 36 mesi previsti dalla disciplina del lavoro a termine, oltre il quale il rapporto è nullo e produce solo gli effetti dell’art. 2126 cod. civ..
Il Fatto
L’Autorità appellante impugna la sentenza con cui il TAR Lazio ha accolto il ricorso di una dipendente, assunta con contratti a tempo determinato dal 1999 e poi a tempo indeterminato dal 2012. L’originario ricorso censurava la delibera con cui l’ente, in attuazione dell’art. 22, comma 5, d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, aveva ridisegnato le regole in materia di indennità e anzianità.
Il primo giudice ha accolto la domanda solo per il riconoscimento dell’anzianità maturata tra il 23 gennaio 2006 e il 2012. L’Autorità ha proposto appello deducendo, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda per mancata impugnazione dell’atto di inquadramento e, nel merito, l’erroneità della decisione sotto il profilo della non discriminazione e dell’asserita novazione del rapporto per effetto del concorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. L’atto di inquadramento richiamato (n. 244 del 2012) si limita a prevedere che gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di assunzione, con formula priva di immediata lesività e con rinvio ad altro atto. Un atto siffatto, per avere effetto preclusivo, dovrebbe definire compiutamente gli effetti: poiché li rimette genericamente a successive previsioni, è ammissibile l’azione di accertamento che ne espliciti la portata.
Nel merito la Sezione richiama un orientamento ormai uniforme del giudice eurounitario, già recepito dalla Sezione (sentenza n. 5222 del 2024), e ribadito dalla Corte di giustizia UE nella sentenza 30 novembre 2023, n. 270. La clausola 4 dell’accordo quadro non ammette che il mero carattere temporaneo del pregresso rapporto giustifichi una diversità di trattamento. Il principio di non discriminazione sarebbe svuotato se la novità del rapporto in base al diritto nazionale valesse come ragione oggettiva.
Ne consegue che sono indifferenti la modalità della stabilizzazione e la circostanza che essa sia avvenuta all’esito di un pubblico concorso, così come l’eventuale novazione oggettiva: ciò non preclude di per sé il riconoscimento della pregressa anzianità. Ciò che conta è che le mansioni svolte prima dell’assunzione a tempo indeterminato corrispondano a quelle proprie della pertinente categoria di ruolo, secondo la Corte di giustizia, ord. 7 marzo 2013, causa C-393/11.
Nel caso concreto non è contestato che le mansioni svolte dall’appellata rientrino in quelle della qualifica di dirigente di seconda fascia, livello 18, e che siano rimaste identiche dopo l’inquadramento. Non emergono ragioni oggettive che giustifichino il mancato riconoscimento. Tuttavia il riconoscimento va limitato ai 36 mesi previsti dalla disciplina unionale e dal d.lgs. n. 368/2001, richiamato dall’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001: oltre tale soglia il rapporto a termine è nullo e produce solo gli effetti dell’art. 2126 cod. civ., potendo configurare un illecito contabile. L’appello è quindi accolto nei limiti del periodo eccedente i 36 mesi e respinto nel resto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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