Accesso all’offerta tecnica: no al termine breve senza contestuale oscuramento (Cons. Stato n. 9454 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine ridotto di dieci giorni previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 per l’impugnazione delle decisioni sulle richieste di oscuramento delle offerte è norma eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle preleggi. Esso presuppone il modello legale in cui la stazione appaltante, al momento della comunicazione dell’aggiudicazione, abbia contestualmente pubblicato la documentazione dell’aggiudicataria e dato atto delle determinazioni assunte sull’oscuramento. Al di fuori di tale ipotesi tipica, la mera inerzia o la pubblicazione parziale non integra una decisione implicita di oscuramento totale, e il termine decorre solo dalla successiva conoscenza della statuizione limitativa dell’accesso. Il bilanciamento tra riservatezza e trasparenza richiede la puntuale individuazione di informazioni suscettibili di sfruttamento economico e idonee a procurare un vantaggio concorrenziale.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava alla procedura di evidenza pubblica indetta dall’Unione Montana dei Monti Azzurri per la concessione del servizio di riscossione coattiva dei tributi locali di un Comune. All’aggiudicazione, comunicata il 28 maggio 2025, la stazione appaltante non rendeva disponibili sulla piattaforma telematica gli atti della gara, compresa la documentazione dell’aggiudicataria.

Il 30 maggio 2025 la ricorrente presentava istanza di accesso a tale documentazione. Il 19 giugno 2025 l’amministrazione rispondeva con provvedimento di accoglimento parziale, disponendo l’oscuramento delle parti dell’offerta coperte dall’opposizione dell’aggiudicataria. Il ricorso, notificato il 27 giugno 2025, era dichiarato irricevibile dal TAR Marche per tardività rispetto al termine di dieci giorni decorrente dalla comunicazione dell’aggiudicazione. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 come norma eccezionale, che plasma un rito accelerato e non tollera estensione analogica. Nel modello legale la stazione appaltante, nel comunicare l’aggiudicazione, pubblica contestualmente la documentazione dell’aggiudicataria e rende note le determinazioni sull’oscuramento. Solo in questa ipotesi il termine breve decorre dalla comunicazione digitale.

Il caso concreto è estraneo a tale modello: al momento della comunicazione nulla era stato pubblicato e nessuna determinazione sull’oscuramento era stata espressa. Il Collegio esclude pertanto l’immediata decorrenza della decadenza e dà continuità all’orientamento della Sezione (Cons. Stato, Sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547; Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384). Una diversa lettura colliderebbe con il diritto di difesa e con la ratio della disciplina, che mira a evitare ricorsi al buio.

Quanto alla qualificazione della mera inerzia, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620, che esclude di poterla configurare come statuizione implicita. Il termine decorre dunque solo dalla successiva conoscenza della decisione limitativa dell’accesso.

Il Collegio rileva il contrasto giurisprudenziale tra chi applica il termine di trenta giorni del rito dell’accesso ex art. 116, comma 1, c.p.a. (Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 2024, n. 8352) e chi ritiene sempre operante il termine di dieci giorni (Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384). La questione è però superflua: il ricorso, notificato otto giorni dopo il provvedimento del 19 giugno 2025, è tempestivo rispetto a entrambi i termini.

Nel merito, il Collegio ribadisce che per limitare l’accesso agli atti tecnici non basta l’affermazione generica del know how. Occorre un bilanciamento ad hoc, estraneo a gerarchie astratte, che individui un’informazione specifica, suscettibile di sfruttamento economico e idonea a garantire un vantaggio concorrenziale. Il provvedimento impugnato difetta di tale motivazione, non desumibile per relationem dalla richiesta dell’aggiudicataria. L’appello è accolto e l’ostensione integrale dell’offerta tecnica è ordinata, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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